Ricostruzione di carriera: chi può farla? Come richiederla? Domande entro il 31 dicembre su Istanze Online
Per l’anno scolastico 2024/2025, il periodo utile per la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera, necessaria per l’inquadramento definitivo in una delle sei fasce stipendiali, va dall’1 settembre al 31 dicembre 2024. Le domande devono essere inoltrate tramite la piattaforma digitale Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 31 dicembre 2024.
Chi può richiedere la ricostruzione di carriera?
Tutti i dipendenti della scuola a tempo indeterminato, sia docenti che personale ATA, possono richiedere la ricostruzione di carriera per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Come si calcolano le supplenze brevi per la ricostruzione di carriera?
Le supplenze brevi si calcolano in giorni e mesi, sommando tutti i giorni di servizio effettivamente prestati, dedotte eventuali assenze per malattia. Se in un anno scolastico si raggiungono almeno 180 giorni di servizio durante il periodo delle attività didattiche (dal 1° settembre al 30 giugno), l’anno è considerato valido ai fini della carriera. Un’eccezione a questa regola è il servizio continuativo dal 1° febbraio allo scrutinio finale, che è considerato valido anche se inferiore a 180 giorni.
Il servizio militare o civile è valido ai fini della ricostruzione?
Il servizio militare prestato dopo il 31 gennaio 1987 è valido ai fini della carriera, anche se svolto senza il prescritto titolo di studio. Il servizio civile è valido solo se svolto in alternativa al servizio militare obbligatorio.
Come si calcolano le aspettative per le quali è stato richiesto il riscatto?
Le aspettative senza assegni, per le quali è possibile richiedere il riscatto ai fini pensionistici, non sono valide ai fini della ricostruzione di carriera. Il periodo di aspettativa senza assegni blocca la carriera e posticipa il passaggio al gradone successivo. Diverso è il caso delle aspettative con assegni, che sono considerate servizio valido.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie è valido?
Il servizio prestato nelle scuole paritarie, parificate o legalmente riconosciute non è riconoscibile ai fini della carriera, a differenza del servizio prestato nelle scuole statali. Tuttavia, è consigliabile includere anche questi periodi nella domanda di ricostruzione, in quanto potrebbero essere utili per altri fini, come la ricongiunzione o il cumulo ai fini pensionistici.
Cosa fare se la scuola non ha ancora emanato il provvedimento di ricostruzione di carriera dopo la presentazione della domanda?
In caso di ritardo da parte della scuola nell’emanazione del provvedimento di ricostruzione di carriera, è consigliabile inviare un sollecito scritto, specificando che tale sollecito interrompe eventuali termini di prescrizione. La prescrizione per il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini degli arretrati è di cinque anni dalla nomina in ruolo, mentre la prescrizione per il riconoscimento del servizio stesso ai fini della carriera è di dieci anni.
Quali sono le scadenze per la ricostruzione di carriera?
La domanda di ricostruzione di carriera può essere presentata tramite istanza online sul sito del Ministero dell’Istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il personale assunto dal 1° settembre 2023 si applica la normativa europea, che prevede il riconoscimento del servizio pre-ruolo in base ai mesi effettivi di servizio e non più in base al raggiungimento di 180 giorni in un anno scolastico.
Anche in assenza di servizio pre-ruolo, è necessario presentare la domanda di ricostruzione di carriera e dichiarare eventuali servizi svolti nel settore privato, che potrebbero essere utili per la ricongiunzione o il cumulo ai fini pensionistici.