Mercoledì 9 luglio 2025 è stata firmata l’ipotesi del nuovo Contratto Collettivo Integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028. Il testo introduce diverse novità, in particolare per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie e le deroghe previste.DATE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per tutto il personale (docente, educativo e ATA) potranno essere presentate dal 14 luglio al 25 luglio.
AMPLIAMENTO DELLE DEROGHE
Tra le principali innovazioni figura l’ampliamento delle deroghe, che consentirà l’accesso all’assegnazione provvisoria a categorie di personale che in precedenza risultavano escluse. Questo estende le possibilità di mobilità annuale anche a chi, in base alla normativa precedente, non avrebbe potuto presentare domanda.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E RICONGIUNGIMENTO
L’assegnazione provvisoria ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno e per esigenze di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore) oppure in scuole di altro comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura connesse a gravi motivi di salute.
Il presupposto per la domanda è quindi sempre il “ricongiungimento”. Solo in un caso l’assegnazione provvisoria può essere richiesta in assenza del ricongiungimento cioè quando sussistano gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI, CONIUGE, GENITORE
Il ricongiungimento può essere richiesto a uno dei seguenti soggetti:
- Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
- Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
- Al genitore, a prescindere dall’età degli stessi.
Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato. Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza.
RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Quindi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti ed affini (zio, suocera, ecc.) nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari, ma in questo caso è richiesto il requisito della convivenza.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda, fermi restando i requisiti di cui sopra, le seguenti categorie:
- Personale assunto a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/2023, indipendentemente dall’esito ottenuto nelle precedenti domande di mobilità.
- Docenti assunti a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2023/2024, nella provincia di titolarità o, se in possesso di deroga al vincolo triennale (si veda l’allegato G), anche in altra provincia. Sono inclusi coloro che hanno ottenuto solo la nomina giuridica per l’a.s. 2024/2025.
- Docenti a tempo determinato assunti da GPS sostegno di I fascia, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e prova, purché rientrino nei casi di deroga.
- Docenti assunti da procedura straordinaria ex art. 59, commi 4 e 9-bis del DL 73/2021, anche in provincia diversa se in possesso di deroga.
- Docenti neoassunti da concorso PNRR 1 per l’a.s. 2024/2025, previo conseguimento dell’abilitazione, che abbiano diritto alla deroga.
