Personale ATA: supplenze incarichi PNRR. Chiarimenti dal Ministero su completamento orario, frazionamento posti e sostituzioni [Nota]

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato la nota n. 2981 del 25 ottobre 2023 con la quale si forniscono chiarimenti in merito al conferimento delle supplenze del personale ATA a supporto delle attività previste per il PNRR.

Preliminarmente si precisa che per il conferimento di tali supplenze trova applicazione il Regolamento del 13 dicembre 2000, n. 430, ancora vigente ed in particolare si precisa che:

  • per il conferimento dell’incarico le istituzioni scolastiche devono attingere alle graduatorie di istituto (articoli 5 e 6), nonché
  • consentire il completamento orario e la
  • cumulabilità dei diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico, purché non svolti in contemporaneità (articolo 4).

Inoltre, tenuto conto che la misura in oggetto è riferita ad una unità di personale ATA aggiuntivo, stante il carattere fortemente temporaneo dell’incarico nonché la necessità di assicurare un efficace monitoraggio della spesa, l’incarico sarà attribuito secondo l’orario ordinario di 36 ore settimanali.

FRAZIONAMENTO DEL POSTO
Il dirigente scolastico potrà procedere al frazionamento, fermo restando il limite massimo di 36 ore settimanali complessive. A tal riguardo si invita il Dirigente scolastico a prestare la massima attenzione al conferimento dell’incarico, nel rispetto della risorsa finanziaria assegnata con nota prot. 27728 del 13 ottobre 2023.

PAGAMENTO
Come già indicato nella nota del 13 ottobre u.s., il pagamento degli stipendi al personale in oggetto
avverrà tramite la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi MIM/MEF.

SOSTITUZIONE
In merito alle sostituzioni del personale in parola (tra le altre, per congedo di maternità -astensione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ivi compresi i periodi d’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza) è necessario chiedere la preventiva autorizzazione all’Ufficio scolastico regionale competente per il territorio.

A tal riguardo, si prevede che ogni Ufficio Scolastico Regionale effettui il monitoraggio della spesa, nonché autorizzi, nei limiti del budget assegnato per le sostituzioni, la stipula di eventuali ed ulteriori contratti, segnalando eventuali economie registrate alla fine dell’esercizio finanziario.

MODIFICA LA QUALIFICA DA CONTRATTUALIZZARE
Riguardo la possibilità di modificare in itinere la qualifica del personale da contrattualizzare rispetto a quanto già autorizzato in esito alla rilevazione, si conferma che non è possibile accogliere alcuna richiesta di variazione del dato già acquisito. Infatti, in fase di inserimento del contratto il sistema SIDI non consentirà l’individuazione di un profilo ATA differente rispetto a quanto già comunicato.

Si precisa che è possibile accogliere, esclusivamente, una variazione per qualifica da Assistente Amministrativo/tecnico a Collaboratore Scolastico e non viceversa tenuto conto del limite di spesa
fissato dalla norma di riferimento.

SCUOLE DEL I CICLO E ASSISTENTI TECNICI
Inoltre, corre l’obbligo di precisare che, trattandosi di personale aggiuntivo a supporto delle necessità delle istituzioni scolastiche per l’attuazione del PNRR, tenuto conto dell’elevato contenuto tecnologico di molti interventi previsti anche nelle istituzioni scolastiche del I ciclo, tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie della misura – ivi incluse quelle del I ciclo – che hanno espresso la preferenza per Assistente Amministrativo/Tecnico possono attribuire un incarico ad un Assistente Tecnico o ad un Assistente Amministrativo. Pertanto, in analogia con quanto indicato con la nota prot. n. 7895 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto Articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 – recante Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – , “per quanto riguarda le modalità di individuazione dell’avente titolo alla nomina di assistente tecnico di informatica, il decreto prevede il ricorso alle graduatorie di istituto per assistente tecnico di informatica dell’istituzione scolastica secondaria di II grado più vicina. È noto, infatti, che le scuole del primo ciclo di istruzione, in assenza della previsione di assistente tecnico nella propria dotazione organica, non procedono alla predisposizione della graduatoria per tale profilo professionale.”

 

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