Chi può presentare la domanda?
- personale docente ed educativo
- personale Ata
- personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica
Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.