Gestione degli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria; il Ministero fornisce ulteriori indicazioni operative con la nota n. 16054 del 19 giugno 2026.

 

 

 

FASE 0

 

1. Entro il 15 luglio Il dirigente scolastico, interpellati tutti i docenti titolari nella istituzione scolastica per l’a.s. 2026/2027, ivi compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità in ingresso, ne acquisisce formalmente la disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo fino a un massimo di 6 nelle classi di concorso (ovvero sul sostegno) per le quali sono in possesso dell’abilitazione (o della specializzazione).

 

L’acquisizione della disponibilità dei docenti deve riguardare tutte le classi di concorso presenti nell’istituzione scolastica, a prescindere dall’esistenza, all’atto della rilevazione, di spezzoni orari inferiori a 7 ore.

 

Entro il 20 luglio Il dirigente scolastico comunica all’Ufficio territorialmente competente, attraverso strumenti tecnici che saranno messi a disposizione dalla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, per quali classi di concorso/tipi posto e per quante ore (fino a un massimo di 6) abbia acquisito la disponibilità di cui al punto 1

 

FASE 1

 

Gli Uffici territoriali, nell’ambito della gestione dell’organico e delle disponibilità di fatto, nonché della relativa mobilità, utilizzano tutti gli spezzoni orari disponibili, ivi compresi tutti gli spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria. Entro il 24 agosto.

 

FASE 2

 

Entro il 25 agosto gli Uffici territoriali assegnano alle scuole la gestione delle ore per le quali i dirigenti scolastici abbiano comunicato, entro il 20 luglio, la possibilità di riassorbimento interno, ai fini dell’assegnazione come ore aggiuntive ai docenti titolari.

 

FASE 3

 

Prima delle operazioni finalizzate tutti gli spezzoni residui che si trovano nelle disponibilità dell’Ufficio (ivi compresi gli spezzoni inferiori a 7 ore al netto delle restituzioni operate in Fase 2) vengono utilizzati al fine della creazione dei posti orario.

 

FASE 4

 

Entro il 31 agosto tutti gli spezzoni residui inferiori a 7 ore che non sono stati utilizzati per la costituzione dei posti orario vengono restituiti alle scuole ai fini delle assegnazioni interne.

 

FASE 5 dal 1° settembre ed entro il 31 dicembre

 

A decorrere dal 1° settembre, formalizzate le assegnazioni ai docenti titolari che hanno

dichiarato la loro disponibilità a svolgere di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo nell’ambito della Fase 0, tutte le disponibilità orarie inferiori a 7 ore residuate dalle fasi di competenza degli Uffici territoriali, ovvero sopravvenute per qualsiasi ragione dopo l’inizio dell’anno scolastico, sono gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:

 

1. attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:

 

a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;

b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;

c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;

 

2. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;

 

3. attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, secondo il seguente ordine:

 

a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;

b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;

c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;

4. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.

 

c) Tempistica: procedura da svolgere a decorr

ere dal 1°settembre, non oltre il 31 dicembre.