Secondo quanto riportato l’avviso dell’USR Piemonte, il punteggio attribuito per la tipologia B.4.1. va rivisto . L’Ufficio ha precisato che, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, è stato considerato valutabile esclusivamente il superamento del concorso ordinario per la specifica classe di concorso del medesimo grado di istruzione, ascrivibile allo stesso posto per il quale si concorre.
In altri termini, l’accorpamento delle classi di concorso non comporta automaticamente il riconoscimento del punteggio per un precedente concorso superato su un grado diverso, se non riferito allo specifico posto oggetto della procedura.
Il TAR ha accolto questa impostazione. Secondo i giudici, il DM 255/2023, pur avendo disposto l’accorpamento di alcune classi di concorso, ha comunque precisato che resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. Inoltre, nelle procedure concorsuali relative alle classi accorpate, devono essere formate graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza.
Il Tribunale ha quindi affermato che l’accorpamento delle classi di concorso non si estende automaticamente alle procedure concorsuali, proprio perché continuano a esistere graduatorie distinte per il primo e per il secondo grado
DOCENTI : chiarimento valutazione abilitazione per classi di concorso a cascata
PNRR 3, classi di concorso accorpate e 12,5 punti per il superamento del concorso solo su posto specifico






