RICONFERMA DOCENTI DI SOSTEGNO

ALCUNI CHIARIMENTI

–          La riconferma è possibile solo per i docenti che abbiano ricevuto un incarico al 30 giugno o al 31 agosto, conferito da GPS o da altre graduatorie valide. Se il docente non ha mai ricevuto formalmente un incarico tramite tali canali, non può essere riconfermato, anche in presenza della richiesta della famiglia.

 

–          Entro il 31 maggio, le famiglie devono presentare al dirigente scolastico una richiesta formale per la conferma del docente di sostegno che ha seguito il proprio figlio durante l’anno scolastico in corso. Dopo aver ricevuto tale richiesta, il dirigente contatta il docente per una prima disponibilità alla conferma, che però non è ancora vincolante.

–          Successivamente, tra il 31 maggio e il 15 giugno, il dirigente scolastico dovrà utilizzare una nuova funzione disponibile sulla piattaforma SIDI per inserire i dati del docente potenzialmente confermabile. Questa fase è cruciale, poiché consente poi al docente di trovare, nella domanda delle 150 preferenze per le supplenze, un’apposita sezione dedicata alla conferma. La scuola dovrà dichiarare anche il tipo di contratto avuto durante l’anno.

 

–          È sufficiente la richiesta di una sola famiglia per confermare un docente su un’intera cattedra?

Sì, è sufficiente che una sola famiglia presenti richiesta di conferma per rendere il docente potenzialmente confermabile anche sull’intera cattedra, a prescindere dal numero di studenti seguiti. Naturalmente, la conferma effettiva è subordinata alla disponibilità reale del posto nell’organico dell’anno successivo, accertata dall’ambito territoriale competente.

–          Un docente con due alunni da 9 ore ciascuno deve ricevere conferma da entrambe le famiglie?

No, non è necessario ricevere la richiesta di continuità da entrambe le famiglie. È sufficiente che una sola famiglia presenti la richiesta affinché il docente possa essere confermato anche sull’intera cattedra, purché ci sia la disponibilità del posto nella scuola.

 

Come funziona la conferma nella domanda delle 150 preferenze da parte del docente?

Nella compilazione della domanda delle 150 preferenze, il docente troverà un campo specifico in cui potrà dichiarare la propria disponibilità alla conferma. A quel punto, tale dichiarazione diventa vincolante. Se si accetta, e l’amministrazione conferma la richiesta, il docente sarà assegnato alla medesima scuola e non potrà accettare altri incarichi.

In caso di rifiuto o mancata dichiarazione di disponibilità, il docente parteciperà alla normale procedura informatizzata delle supplenze secondo l’algoritmo ministeriale.

È possibile rifiutare la conferma nella domanda delle 150 preferenze?

Sì, il docente può non accettare la continuità semplicemente non selezionando l’opzione nella sezione dedicata della domanda delle 150 preferenze. In quel caso, il docente seguirà l’iter ordinario di assegnazione delle supplenze. È importante sottolineare che una volta inviata la domanda, la dichiarazione (di sì o no) sarà definitiva.

Cosa accade se non si compila la domanda delle 150 preferenze?

Se non si accede alla piattaforma per compilare la domanda, non si potrà nemmeno confermare la disponibilità alla continuità, anche se precedentemente dichiarata. In tal caso, non si sarà presi in considerazione per la conferma e si parteciperà solo alle supplenze secondo le graduatorie di istituto, senza priorità.

Cosa succede se un docente non rientra nel contingente per la conferma?

Nel caso in cui il docente, pur avendo espresso disponibilità, non rientri nel contingente delle conferme, parteciperà regolarmente alle nomine da GPS. Per chi ha lavorato su spezzoni, il completamento dell’orario potrà avvenire tramite GPS, purché nel proprio turno di nomina vi siano disponibilità coerenti con la richiesta. In caso contrario, non sarà possibile accedere ai turni successivi.

Che cosa succede se il posto per la conferma non è più disponibile?

Se, al termine delle assunzioni da GPS, delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni, il posto per la conferma non è più presente, la conferma non potrà essere effettuata, anche se era stata richiesta dalla famiglia e accettata dal docente. In tal caso, il docente tornerà nel normale flusso delle supplenze.

Come avviene il completamento per chi ha uno spezzone?

Chi ha uno spezzone può essere confermato su una cattedra intera, se disponibile. In alternativa, se si dichiara disponibile solo per lo spezzone, il completamento sarà gestito secondo le normali procedure da GPS, in base alla disponibilità al momento della pubblicazione del bollettino in cui si rientra.

La disponibilità alla conferma non danneggia per le immissioni in ruolo

Chi vince un concorso ma ha dato disponibilità alla continuità, cosa succede se accetta il ruolo?

In caso di accettazione di un incarico di ruolo, non si incorre in alcuna sanzione, nemmeno se era stata data precedentemente disponibilità alla conferma. Le conferme avvengono dopo tutte le nomine in ruolo, quindi chi ottiene un incarico a tempo indeterminato non viene penalizzato per aver rinunciato a una conferma.

È possibile dare disponibilità alla continuità e poi partecipare alla mini call per l’immissione in ruolo?

Sì, tutte le procedure di conferma avvengono dopo le assunzioni, comprese le mini call. Pertanto, chi ottiene un ruolo fuori regione non subisce sanzioni per aver dato disponibilità alla conferma e poi non aver accettato.

Cosa succede se si rientra solo in un bollettino successivo al primo?

In quel caso non si può essere confermati. La normativa impone che le conferme avvengano entro il 31 agosto, quindi solo chi rientra nel primo bollettino può essere confermato.

Che tipo di contratto è previsto per la conferma?

La conferma può avvenire solo su incarichi al 30 giugno o al 31 agosto. Non è possibile essere confermati su supplenze brevi, anche se l’incarico è durato tutto l’anno. È possibile anche ottenere una tipologia di contratto migliorativa, ma solo se espressamente indicata nella domanda delle 150 preferenze.

Un docente non specializzato può essere confermato?

Sì, ma solo se ha ricevuto una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto da GPS (prima o seconda fascia o incrociata). Non è sufficiente un incarico da graduatoria di istituto. Le probabilità di conferma dipendono molto dalla disponibilità di posti e dal livello di esaurimento delle GPS, variabile da provincia a provincia.

Se non si rientra nel primo bollettino, si perde la possibilità di continuità?

Sì. La continuità può essere riconosciuta solo nel primo turno di nomina, in quanto le conferme devono essere effettuate entro il 31 agosto. I successivi bollettini (secondo, terzo, ecc.) non rientrano nella finestra utile per le conferme.

È vincolante l’accettazione della conferma?

Sì. Se si viene confermati, si è obbligati a prendere servizio il 1° settembre. L’ambito territoriale pubblicherà un decreto di conferma entro il 31 agosto.