Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale 27 del 16 febbraio 2026 (allegati A – allegati B-C-D) che regolamenta il funzionamento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e delle supplenze del personale docente della scuola per il biennio 2026-2028.
È stata attivata anche la pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.
DECRETO E TTABELLE

Principali novità

La norma ha consolidato proposte e avanzamenti concreti emersi dalle proposte della FLC CGIL e dal confronto sindacale:

  • Il ripescaggio dei supplenti, che permette a chi non ottiene una sede nel turno in cui viene coinvolto, di poter essere richiamato nei turni successivi, sempre in relazione alle sedi espresse.
  • L’utilizzo degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore per costituire posti orario da assegnare ai supplenti.
  • L’equiparazione del punteggio per l’abilitazione tra ITP e docenti laureati.
  • Semplificazioni per il completamento, sia da GPS che da graduatorie d’istituto.

Altre novità

Ulteriori novità rispetto agli anni passati riguardano:

  • La decadenza dalle GPS per coloro che non chiedono aggiornamento/trasferimento o permanenza e neppure presentano istanza di scelta delle 150 sedi saranno esclusi dalle GPS del biennio 2026/2028.
  • L’accesso alla seconda fascia di sostegno che richiede la maturazione del requisito di servizio (il triennio su posto di sostegno nel relativo grado) entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda (2024-2025).
  • La riconferma dell’accesso alle supplenze per i docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento, nonostante la sanatoria dei corsi INDIRE.
  • Un inasprimento della sanzione per chi non prenda servizio sulla supplenza assegnata da GAE o GPS: l’impossibilità di partecipare a ulteriori fasi di assegnazione da GAE o GPS nonché, in caso di incapienza delle stesse, dalle GI e per gli interpelli, per l’intero biennio di vigenza delle GPS.
  • L’ulteriore inasprimento della sanzione anche per abbandono del servizio, con l’impossibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie.
  • Viene introdotto un divieto di nomina dei supplenti per assenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola secondaria.