Cosa comporta la rinuncia alla call-veloce

Il riferimento normativo lo troviamo all’art. 5 comma 5 del DM 25/2020 (provvedimento che ha introdotto la procedura assunzionale per chiamata) il quale afferma che:

in caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.”

Sulla base di questo disposto possiamo quindi affermare che la conseguenza della rinuncia alla call-veloce consiste solo nel decadimento dalle procedure di chiamata. Il rinunciante resterà quindi iscritto a pieno titolo nella graduatoria di provenienza (indipendentemente che si tratti di graduatorie di merito o Gae) nonchè in ogni altra graduatoria di appartenenza, potendo quindi partecipare per il corrente anno scolastico alle convocazioni di supplenza sia dalle Gps che dalle graduatorie d’istituto.

Resta comunque la raccomandazione per gli aspiranti di presentare domanda solo se realmente interessati, perché diversamente si andrebbero a creare disagi nelle province in cui si accetta per poi rinunciare, lasciando il posto non assegnato.