Il Ministero dell’istruzione e del merito ha diramato la circolare annuale con le istruzioni e le indicazioni operative per l’attribuzione delle supplenze al personale scolastico. Per il personale ATA nel 2025/26 sostanzialmente si conferma quanto già previsto negli anni precedenti.
Ordine attribuzione supplenze
Per l’attribuzione delle supplenze si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli (24 mesi o prima fascia), in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali (seconda fascia).
Solo in caso di esaurimento delle graduatorie 24 mesi e di quelle di seconda fascia, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.
Altra supplenza se non c’è già stata la presa di servizio
Altra supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche si può accettare per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
Spezzoni e completamento
Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Divieto di sostituzione
I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi a:
- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Il divieto è parzialmente derogato: le scuole possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Posti residui ex LSU
Sui posti residuati dalle procedure di assunzionali dei lavoratori ex LSU possono essere conferite supplenze per il profilo di collaboratore scolastico.
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