Via libera al VII ciclo del TFA Sostegno. Il provvedimento, con l’attribuzione complessiva di 25.874 posti, interviene sulla carenza diffusa di docenti specializzati. Pubblicato il decreto del Ministero dell’Università. Prove preselettive in programma tra il 24 e il 27 maggio.

Il decreto stabilisce che le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e ha indicato le date per lo svolgimento della prova preselettiva per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

LE DATE

  • 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;
  • 25 maggio 2022 prove scuola primaria;
  • 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;
  • 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

 

La prova preselettiva consisterà in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche.

 

Requisiti d’accesso al TFA sostegno VII ciclo

I requisiti d’accesso sono indicati nell’articolo 3 del DM n. 92/2019, come di seguito riportato.

Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche);

Insegnanti tecnico-pratici:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  2. laurea anche triennale (oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno)

In anteprima il CONITP pubblica la bozza del nuovo regolamento supplenze .. 

 

La stipula del contratto di lavoro – si legge – costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. 

Comma 2. In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS

  1. a) la rinunciaall’assegnazione della supplenzao la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; 
  2. b) l’abbandono del serviziocomporta la perdita della possibilità di conseguire supplenzedi cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 

Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto

  • a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; 

  • b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 

Comma 3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario).

Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. 

Comma 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), e) e f) (coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione; coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto.

I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) e d) (coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio e coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. 

Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici. 

Riportiamo qui sotto la bozza del nuovo Regolamento delle Supplenze, al fine di ricollegare quanto disposto dall’articolo 12 in relazione agli altri articoli. Giova, comunque, ricordare che le suddette disposizioni possono essere ancora soggette a modifiche prima dell’approvazione finale del provvedimento.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DOCENTI GAE

Si precisa che le GAE sono le graduatorie ad esaurimento e non le GPS .

L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9,00 del 10 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 28 marzo 2022 (data da confermare visto che il CSPI ha avanzato l’ipotesi di un posticipo).

Sono iscritti alle GAE, che sono strutturate su base provinciale e aggiornate ogni tre anni, i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

Le GAE sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti autorizzati annualmente.

Per il triennio 2022/25, si attingerà quindi da queste graduatorie per le immissioni in ruolo (al 50%) e per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato al 30 giugno e 31 agosto.

I docenti avranno tempo fino alla fine di marzo per confermare la propria permanenza in un istituto oppure per aggiornare il punteggio, ai fini dell’aggiornamento delle GAE che saranno prese in considerazione per le immissioni in ruolo.

  • Sono tenuti a presentare l’istanza di permanenza sia coloro che non possiedono nuovi titoli, sia chi è inserito nelle GAE con riserva.
  • Anche coloro che sono stati precedentemente depennati possono richiedere il nuovo inserimento, recuperando il punteggio maturato fino alla cancellazione.
  • Per quanto riguarda l’aggiornamento dei punteggi, sarà possibile dichiarare nuovi titoli e anche chiedere il trasferimento ad altra Provincia all’altra.

Nuovo Concorso ordinario classi di concorso scientifiche (STEM): domande dal 2 al 16 marzo. Chi può partecipare, istruzioni per la compilazione

Nuovo concorso ordinario per le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041. 1685 posti a disposizione. La distribuzione per regione e classe di concorso.

Domanda dalle 9.00 del 2 marzo alle ore 23.59 del 16 marzo 2022

L’istanza deve essere utilizzata dai candidati che intendono partecipare al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie, sulle classi di concorso A020 Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche di cui al D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022 – art. 59, comma 18, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – D.M. 326 del 9 novembre 2022

È ammesso a presentare l’istanza il candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499.

Il candidato può presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado

I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione «Piattaforma concorsi e procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)».

Mobilità docenti e ATA  - al via le domande

 

Personale docente

Presentazione domande: dal 28 febbraio al 15 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili: 19 aprile 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità:23 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti17 maggio 2022

Personale ATA

Presentazione domande: dal 9 marzo al 25 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 29 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti: 27 maggio 2022

Personale educativo

Presentazione domande: dal 1° marzo al 21 marzo 2022

Termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 aprile 2022

Pubblicazione dei movimenti: 17 maggio 2022

LA SEZIONE DEL MINISTERO

Secondo l’ordinanza ministeriale, pubblicata il 25 febbraio 2022, per i docenti di Religione cattolica, per cui è prevista un’ordinanza ad hoc, la domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.  Gli esiti della mobilità per i docenti di Religione cattolica saranno pubblicati il 30 maggio 2022.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze online.

Per accedere a Istanze online occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale (si può accedere anche con le credenziali SPID). All’interno della sezione sono disponibili, inoltre, guide per accompagnare l’utente nella compilazione della domanda.

 

Queste le modifiche del contratto:

Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno.

Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale

Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento interprovinciale

il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale.

Concorso ordinario scuola secondaria, il calendario delle prove e orari  . AVVISO in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio è stato pubblicato l’avviso relativo alle date del concorso ordinario scuola secondaria, bandito nel 2020 e modificato nel 2021. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 5 del 18 gennaio 2022, si comunica che il giorno 23 febbraio 2022 sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli uffici scolastici regionali.

Si evidenzia che, a norma dell’art. 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per territorio.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita’, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero, nonche’ della normativa vigente in materia

AVVISO in Gazzetta Ufficiale

 

tutti i provvedimenti e criteri . 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-201-del-20-aprile-2020

APPROVAZIONE EMENDAMENTI MILLEPROROGHE

Ieri si sono discussi una serie di emendamenti per la scuola da approvare nel milleproroghe , tra le approvazioni :  

1) Si prorogano per l’a.s. 2022/23 le assunzioni da GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi, di cui al comma 4 dell’art. 59 della legge 106/2021 per i soli posti di sostegno e non anche per i posti curriculari come era stato previsto per le assunzioni per il 2021/22.

2) Si prevede un’assunzione sui posti residuati dalle immissioni in ruolo 2021/22 dalle graduatorie regionali dei concorsi, dalle GAE provinciali e dalle assunzioni dalle GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi di cui al comma 4 dell’art. 59 della legge 106/2021, salvaguardando comunque i posti accantonati per il 2021/22 per i vincitori dei concorsi ordinari già banditi ma non ancora espletati.

Per la copertura di questi posti è prevista una procedura straordinaria in ambito regionale e per le classi di concorso nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

La procedura sarà riservata ai docenti, con l’esclusione dei docenti che quest’anno sono stati assunti da GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi ai sensi del comma 4 della legge 106/2021, che all’atto della presentazione della domanda possono vantare i seguenti due requisiti:

a) tre anni di servizio di insegnamento anche non continuativi negli ultimi cinque anni. Si ricorda che per anno di servizio è da intendere o 180 gg. di servizio prestato anche non continuativamente o prestato continuativamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni degli scrutini finali (art. 11, comma 14, legge 124/99).

b) uno dei tre anni di servizio deve essere stato prestato necessariamente nella classe di concorso per cui si intende concorre.

Si potrà partecipare per una sola regione e per una sola classe di concorso di scuola secondaria.

La procedura consiste nel superamento di una prova disciplinare da tenersi entro il prossimo 15 giugno.

I vincitori sono assunti con un contratto a tempo determinato annuale su posto vacante al 31/8/2023 dall’1/9/2022 e parteciperanno, a loro spese, a un corso di formazione anche in collaborazione con l’università.
Durante il percorso annuale di formazione, i docenti svolgeranno anche il percorso annuale di formazione iniziale.

Dopo il superamento della prova disciplinare e del percorso annuale di formazione, i docenti saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2023 nella medesima scuola dove nell’a.s. 2022/23 saranno assunti come supplenti annuali.

3) Nel 2022/23 saranno assunti in ruolo anche gli idonei del concorso STEM 2021 che nel concorso avevano raggiunto il punteggio minimo.

GPS bocciato emendamento .

È, dunque, opportuno precisare che è stata bocciata la proroga della validità delle GPS e delle GAE anche per quest’anno. Quindi, si sta andando verso la conferma dell’aggiornamento delle GPS e delle GAE nel 2022.

CASO VOLTAIRE

Ancora una vittoria per il sindacato CO.Ni.T.P. che ringrazia la propria area legale, l’avvocato Nunzio Sorrenti del Foro di Nola  specializzato nel settore scolastico. Un gruppo di lavoratori in possesso della qualifica professionale del dismesso Ist. paritario “Voltaire” inseriti nella 3^fascia ATA, venivano messi “alla porta” in quanto l’Amministrazione Scolastica asseriva che il titolo fosse “non valido” in virtù di una dichiarazione mendace. Il sindacato e i suddetti avvocati, contestando le gravi e indiscriminate accuse, hanno presentato ricorso presso vari Tribunali del Lavoro del Veneto. Il dolce sapore della vittoria non tarda ad arrivare: Tribunale di Venezia con sentenze definitiva , 21.luglio.2021 e 3.2.2022, “parità del titolo con reintegro in graduatoria e risarcimento del danno!”; ci si auspica che simili questioni ingiuste non accadano più; il sindacato CO.Ni.T.P., comunque, sarà pronto a porre tutte le competenze e professionalità, proprie e dell’area legale, a difesa dei propri iscritti sul territorio nazionale.        

CONITP NOTIZIE

GPS supplenze, aggiornamento nel 2022 con emendamento al Milleproroghe

Senato della Repubblica

Aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il Ministero dell’Istruzione avrebbe già deciso di fare dietrofront per quanto riguarda la riapertura delle Graduatorie Provinciali. Come è noto, il dicastero di Viale Trastevere aveva previsto, nella bozza del nuovo Regolamento delle supplenze, il rinvio al prossimo anno. Ora, invece, il Ministero avrebbe deciso di consentire tale aggiornamento già nel 2022, senza attendere l’approvazione del nuovo Regolamento.

Aggiornamento GPS nel 2022, in arrivo emendamento ad hoc nel decreto Milleproroghe  aggiornamento che si produrrà attraverso una proroga delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 60/2020. Il tutto sarà reso possibile attraverso un emendamento  che dovrà essere convertito in legge entro la fine di questo mese di febbraio.

In ogni caso, non appena il nuovo Regolamento per le Supplenze verrà approvato, entreranno in vigore le nuove sanzioni per chi sceglierà di abbandonare un incarico di supplenza già assegnata. È prevista, infatti, l’impossibilità di ottenere altri incarichi al 31 agosto o al 30 giugno da qualsiasi graduatoria, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto per i tre anni di vigenza delle GPS

Aggiornamento GPS aggiornamenti

DOPO INCONTRI DEL CONITP , decisione ancora incerta del ministero.

Potrebbe arrivare una provvidenziale marcia indietro da parte del ministero sul tema dell’aggiornamento Gps, che sembrava potesse essere rimandato al 2023 paralizzando, di fatto tutti coloro i quali avrebbero avuto bisogno di aggiornare i propri titoli o di inserirsi in graduatoria per la prima volta.

Stando alle ultime indiscrezioni, il ministero ancora non ha preso una decisione certa riguardo all’aggiornamento delle GPS graduatorie provinciali per le supplenze già nel 2022.

C’è però ancora molto da fare, perchè non basta confermare l’aggiornamento delle Gps per quest’anno: per poterlo fare, sarà necessario definire le regole di aggiornamento.

Il Ministero sembra orientato a proporre un aggiornamento triennale in parallelo alle Gae. Per questo il Ministro aveva proposto un rinvio dell’aggiornamento Gps.

Le proposte del ministero

Eliminazione, a partire dall’a.s. 2023/24, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di II fascia della scuola dell’infanzia e della primaria al momento costituite dai laureandi in Scienze della Formazione Primaria;

Conferma, a partire dall’a.s. 2022/23, della procedura esclusivamente online per il conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie ad Esaurimento e da quelle Provinciali;

Nuove regole sugli effetti relativi alle rinunce e agli abbandoni del servizio, a partire già dall’a.s. 2022/23, in cui è anche prevista la cancellazione dalle relative graduatorie per tutto il periodo di vigenza delle stesse;

Nella scuola di I e II grado ripristino, già dall’a.s. 2022/23, della possibilità per il supplente di partecipare all’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in servizio.

Nessun riferimento ad eventuali modifiche delle tabelle di valutazioni è stato affrontato dal MIUR , viene confermato il requisito dei 24 cfu per inserirsi in graduatoria. 

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