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Ministero dell’Istruzione
Agli uffici scolastici regionali
Alla protezione civile
Oggetto ; Disapplicazione norme DPCM 8 marzo 2020, Nota 6 marzo 2020, n. 278- nota MIUR 279 del 08/03/202 - nota MIUR 373 del 10/03/2020 .
Codesta associazione sindacale denuncia una serie di abusi che alcuni dirigenti perpetuano nei confronti del personale ATA .
1) Alcuni dirigenti ad oggi non hanno tenuto conto delle circolari del Ministero dell’istruzione circa l’attuazione del contingente minimo, infatti ,in diverse scuole ,da nord a sud , ad oggi i dirigenti hanno disapplicato le note Ministeriali per evitare quanto più possibile gli spostamenti e contatti obbligando a tutto il personale di essere in servizio.
2) Alcuni dirigenti stanno chiedendo di prendere ferie o recuperi del 2019/2020, al personale , disapplicando la nota del MIUR 279 del 08/03/202 e nota MIUR 373 del 10/03/2020 , che prevede che in nessun caso il Dirigente scolastico potrà imporre le Ferie d’ufficio per l’a.s. in corso o altro tipo di soluzione, La nota dispone infatti che qualora non si possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).
3) Altri dirigente invece chiedono il recupero dei giorni non lavorati , probabilmente non avendo letto bene le circolari in oggetto;
4) In pochi casi , invece , i dirigenti , attuando un orario più flessibile , settimana corta (con chiusura il sabato) e impongono al personale di richiedere un giorno di ferie ( per il sabato non lavorato). Anche in questo caso l’interpretazione del dirigente appare insensata visto che un orario più agevole è regolarmente previsto dalla nota del 06/03/2020.
Il CONITP , chiede agli USR di far rispettare le norme Ministeriali in questo momento di emergenza sanitaria mondiale , tutelando il personale ATA evitando prepotenze da parte di alcuni dirigenti scolastici o DSGA.
Il CONITP auspica la massima collaborazione con gli uffici scolastici ed invita il personale ATA a comunicare a codesta associazione sindacale ogni sorta di sopraffazione di dirigenti e DSGA al fine di segnalare alle varie autorità istituzionali gli abusi perpetrati.
DOMANDE ATA 24 MESI
Nota Ministeriale
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota che dà il via agli USR alla pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21.
Bandi: tempistica
Gli Uffici scolastici regionali dovranno bandire i concorsi che, essendo per soli titoli, impegneranno gli interessati alla presentazione delle domande.
I bandi andranno pubblicati entro il 10 aprile 2020( Ogni regione stabilisce le proprie scadenze )
Domande da presentare
Queste le domande che vanno presentate a seconda dei casi:
Le domande ,cartacee, andranno presentate agli Ambiti territoriali provinciali. La presentazione deve avvenire mediante raccomandata A/R ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC.
Requisiti di accesso alla graduatoria 24 mesi ATA
Naturalmente requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) Prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.
Le prove preselettive si svolgeranno con data unica a livello nazionale per ordine di scuola.
si consiglia di fare la domanda entro i termini previsti dalle università
ABRUZZO
BASILICATA
Università degli Studi della Basilicata – Il bando –
CALABRIA
Università Mediterranea della Calabria – Il bando –
Università Magna Grecia Catanzaro – Il bando –
CAMPANIA
Suor Orsola Benincasa – Il bando – 190 euro tassa di partecipazione – scadenza entro e non oltre le 12:00 del 23 marzo 2020
EMILIA ROMAGNA
Parma – Il bando sarà pubblicato indicativamente nella prima settimana di marzo
Ferrara – bando atteso per domani 10 marzo
FRIULI V.G.
Trieste –
LAZIO
Link Campus University – Bando –
Foro Italico Roma – Il bando –
Unint – Roma –
Università Europea di Roma – bando –
LIGURIA
LOMBARDIA
Università di Milano Bicocca – scadenza Venerdì 20 Marzo 2020 ore 15.00
MARCHE
Urbino –
Macerata –
Molise
Università del Molise – Il bando –
PIEMONTE
PUGLIA
Università del Salento – bando –
SARDEGNA
SICILIA
Palermo – Il bando – 150 euro la tassa di partecipazione – scadenza 16 marzo 2020
Catania – Il bando –
Messina – Primo avviso – Il bando –
TOSCANA
UMBRIA
TRENTINO
Libera Università di Bolzano –
Università degli studi di Trento – bando – 100 euro tassa selezione – 3.000 euro il corso
VALLE D’AOSTA
Università – La pagina – Il bando –
VENETO
Verona – per accedere al bando cliccare sul grado di scuola di proprio interesse
Padova –
È un momento difficile per l’Italia, e per superarlo c’è bisogno che tutti seguono le indicazioni che provengono dal Governo.
Siamo difronte ad un problema serio che richiede comportamenti responsabili da parte di tutti e che richiede un cambiamento radicale delle abitudini di vita di ciascuno di noi. Rimanere a casa è importante e indispensabile per fronteggiare il COVID-19.
Ridurre in maniera drastica ogni forma di attività sociale è l'unico modo per contenere la diffusione del virus ,che se non controllata può mandare in tilt il sistema sanitario Italiano che non potrebbe più garantire cure adeguate.
Pertanto il CONITP invita tutti al senso civico , di responsabilità indispensabile per salvare la vita alle persone , soprattutto , più anziane e più fragili.
Dopo la richiesta del CONITP arriva la nota MIUR 323 del 10/03/2020 che afferma in nessun caso il Dirigente scolastico potrà imporre a Ferie d’ufficio per l’a.s. in corso o altro tipo di soluzione
La nota dispone infatti che qualora non si possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).
E al comma 2 precisa: “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’ adempimento”.
È chiaro quindi come tale situazione emergenziale riconducibile alle “cause di forza maggiore” non inciderà sull'obbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrà incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.
Il modulo già predisposto dal ministero dell’Interno all'avvio delle restrizioni in Lombardia, adesso è stato aggiornato ed esteso all’intero Paese. Nell’autodichiarazione si dovrà affermare che il viaggio è motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per situazioni di necessità si intende andare a fare la spesa o acquisti di prima necessità o ancora altre situazioni particolari che vanno descritte nel dettaglio nell’autocertificazione. Per spiegare cosa significhi rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza valga un esempio: un cittadino domiciliato a Milano può far ritorno nella località dove mantiene la residenza. Divieto assoluto di spostamento invece per persone in quarantena o positive al virus.
Al Ministero dell’Istruzione
Al Ministero della Salute
Alle regioni
Ai comuni
Oggetto: COVID-19 – sospensione attività didattiche.
Il CONITP , in merito alla problematica COVID-19 , il sindacato esprime forte dubbio sul provvedimento adottato dal Ministero , in quanto ,se c’è un rischio contagio , lasciare aperte le scuole al pubblico non limita la diffusione.
Quindi si invita gli organi competenti ad approfondire a valutare i rischi di diffusione del COVID-19 ,in riferimento al provvedimento del 04/03/2020, che ha previsto la sola sospensione delle attività didattiche e non la chiusura DELLE SCUOLE.
Tale accertamento si richiede per tutelare il personale ATA ( e dirigente) ,che secondo il provvedimento , dovrà comunque restare a scuola a contatto con il pubblico.
Obbliga di firma con sospensione delle attività didattiche ?
A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute il CONITP in merito agli obblighi di permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle lezioni, fanno presente che il CCNL non contempla alcun obbligo da parte dei docenti di permanere nei locali scolastici dopo la sospensione delle attivià didattiche , gli unici obblighi di insegnamento, e di attività funzionali all’insegnamento, sono quelli previsti dagli artt. 28 e 29 del ccnl 2006-2009. Eventuali ordini di servizio che obblighino a presenze sul luogo di lavoro con modalità non previste dal CCNL possono essere configurati come abusi d’ufficio , quindi, è da chiarire che non sussiste alcun obbligo di firma del docente
La sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987, la sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché quella del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006 secondo la quale durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale
Inoltre la Nota Miur 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:
"... Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.
l’art. 1256 del Codice civile, che recita:“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Pertanto l’imposizione di firma o presenza dei docenti durante la sospensione delle attività didattiche è un abuso di potere .
Coronavirus: nuove disposizioni per tutta Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.
Area interessata
Divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e altre province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province interessate sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola
Quali restrizioni
Nelle zone del Centro-Nord vigerà una limitazione sugli spostamenti nel territorio. Si potrà entrare e uscire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di emergenza. Sarà comunque consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio per chi ne avesse esigenza. La polizia avrà mandato di chiedere conto degli spostamenti.
Cosa chiude
In queste aree saranno sospese cerimonie civili e religiose, chiusi pub, discoteche e altri luoghi di divertimento, palestre e piscine, ma anche musei e luoghi di cultura. Bar e ristoranti possono restare aperti, ma solo dalle 6 alle 18 e solo se possono garantire che tra un avventore e l’altro ci sia una distanza di sicurezza di almeno un metro.
Riunioni collegiali
Nelle istituzioni scolastiche per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in meri
Personale ATA può richiedere lavoro agile
Introdotta la possibilità di concedere da parte del Dirigente Scolastico, il lavoro agile al personale ATA. I profili professionali interessati sono il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per analogia i docenti inidonei , è a discrezione del dirigente concedere il lavoro agile.
Concorso a cattedra ordinario Infanzia e primaria
Requisiti di accesso
Posti comuni
Posti di sostegno
Per i posti di sostegno è necessario essere in possesso, oltre ad uno dei titoli suddetti, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Ammessi con riserva
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
Il decreto scuola ha ampliato i requisiti di accesso, permettendo la partecipazione con riserva dei docenti specializzandi SOS IV ciclo TFA sostegno (dovranno conseguire il titolo entro il 15 luglio 2020)
Si allarga quindi la platea dei candidati al concorso.
Non servono né i 24 CFU
Articolazione concorso
Il concorso si articola in:
Posti disponibili
E’ possibile partecipare in un’unica regione per tutte le procedure per cui si ha titolo (max 4: infanzia, primaria, sostegno infanzia e sostegno primaria).
Il concorso sarà bandito solo per le procedure e nelle regioni con posti vacanti per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.
Come si svolgeranno le prove
Preselettiva
L’eventuale prova preselettiva,sarà computer-based, unica per tutto il territorio nazionale.Gli argomenti della prova preselettiva saranno
Prova scritta
Due quesiti a risposta aperta che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento.
Un quesito in otto domande a risposta chiusa di comprensione di lingua inglese, almeno di livello B2.
Per i posti di sostegno due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità.
Prova orale
Valutazione delle competenze del candidato nelle attività dicomprensine e conversazione in lingua inglese di livello B2, padronanza discipline e capacità di progettazione didattica efficace, con riferimento anche alle tecnologie informatiche e comunicazione.
Per sostegno, la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno.