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Il CONITP comunica che
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I SEGUENTI CORSI:
MASTER E PERFEZIONAMENTI
– Master di I livello – validi 1 punti per le graduatorie GPS - validi 1 punto per i docenti di ruolo per trasferimenti e graduatorie interne
- Corsi di perfezionamento - validi 1 punti per le graduatorie GPS - validi 1 punto per i docenti di ruolo per i trasferimenti e graduatorie interne.
– Corso Biennale da 3000 ore validi 5 punti per i docenti di ruolo per trasferimenti e graduatorie interne , validi 2 punti per i docenti GPS
-24 CFU validi per partecipare al concorso e inserirsi in graduatoria
MASTER + 24 CFU chi consegue il master avrà anche la certificazione dei 24 cfu utili per inserirsi in graduatorie e concorsi.
Tutto in modalità telematica con tutoraggio
I master e perfezionamenti sono validi per punteggio nei concorsi a cattedra E GRADUATORIE
ESAMI IN SEDE
Il CONITP è un polo didattico universitario
Inoltre si comunica che il CONITP è convenzionato per corsi di :
EIPASS ,PEKIT ,tablet – lim , B2 ,C1 , C2 inglese , etc.
Qualifiche triennali e recupero anni scolastici : diplomi quinquennali :geometra , alberghiero, ragioneria , elettronica, meccanica , informatica etc.
I corsi sono validi per aumentare i punteggi per docenti e ATA
Il CONITP offre consulenza gratuita per il percorso più idoneo da seguire per l’accesso al mondo scuola .
I corsi sono quasi tutti a distanza ed è possibile seguirli da qualsiasi parte d’Italia o anche estero.
PER INFO
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abilitazioni estere- Il Tar respinge le istanze
L’O.M. n.112/2022
Com’è noto, la precedente O.M. n.60/2020 che regolava le GPS è stata sostituita quest’anno dall’OM n.112/2022, che – pur ricalcando in gran parte le precedenti disposizioni- ha introdotto importanti novità (peggiorative) per il personale in possesso di abilitazione in altro Paese dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art.7 dell’ordinanza, infatti, “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento” il candidato viene iscritto con riserva di riconoscimento del titolo.
Gli iscritti con riserva non hanno titolo all’assegnazione della supplenza
Tuttavia, “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure” (art.7, comma 4, lett. e).
Contro tale disposizione sono stati depositati numerosi ricorsi dai docenti interessati, che non ritengono giusto che le conseguenze dei ritardi del Ministero nelle procedure di riconoscimento del titolo debbano ricadere sui candidati.
D’altra parte, ragionando astrattamente, si potrebbe ritenere che non sarebbe giusto assegnare una supplenza sulla base di un titolo la cui validità non è stata ancora accertata.
Le decisioni del Tar
Il Tar Lazio, con proprie ordinanze, ha respinto le istanze cautelari avanzate dai docenti. Pertanto nessun riconoscimento dei titoli esteri ad oggi
Graduatorie d’Istituto: in caso di controllo dei titoli, è lecito chiedere l’originale? Il caso finisce al Tar, sentenza
Con nota -con oggetto: “Personale ATA – graduatorie di circolo e di istituto – controlli previsti dall’art. 7 del DM 640/17. Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie”, successivamente pubblicata sul sito internet “Orizzonte Scuola”, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha invitato i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Venezia ad effettuare “un controllo più diffuso e capillare, con particolare riferimento ai titoli di studio dichiarati ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’Istituto, che dovrà riguardare anche i candidati che siano stati inseriti in graduatorie anche se non abbiano avuto nel frattempo un incarico a tempo indeterminato”. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza N. 10526/2022.
La questione specifica
Nello specifico, con riferimento all’istituto ricorrente, si è posta l’attenzione al titolo di qualifica professionale “maestro d’arte” dallo stesso rilasciato, rilevando quanto segue: “All’istituto-OMISSIS-è stato revocato lo status di scuola paritaria dall’anno scolastico xxxx e gli archivi sono stati assegnati, ma non ancora depositati, all’Istituto Scolastico -OMISSIS-da comunicazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IV. A seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese nel modello di domanda per l’accesso alle graduatorie di III Fascia del personale ATA si sarebbe registrato un incremento del numero dei depennamenti da parte delle Istituzioni scolastiche di competenza e che, in particolare, nella totalità dei casi le dichiarazioni rese dai candidati avrebbero riguardato il conseguimento di titoli di studio presso scuole paritarie, con il massimo dei voti, che avrebbe di fatto consentito agli stessi il collocamento nelle posizioni più vantaggiose delle graduatorie di III fascia, altrimenti non ottenibili
Nella medesima nota, i dirigenti scolastici sono stati pertanto invitati a:
“1) segnalare il fatto alla competente Procura della Repubblica, ai fini della valutazione della rilevanza del caso sotto il profilo penale. La segnalazione rimane atto dovuto facente capo al Dirigente Scolastico, in ordine al quale non sussistono margini di discrezionalità;
2) disporre, con proprio provvedimento, l’esclusione del candidato dalla graduatoria di III fascia, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 4, del D.M. n. 640/2017;
3) trasmettere il provvedimento di esclusione dalla graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di III fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse l’adozione dei conseguenziali analoghi provvedimenti”.
Avverso la suddetta nota – e il DM 640/17- proponeva gravame l’istituto ricorrente, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:
Con il decreto direttoriale l’Amministrazione scolastica ha revocato lo status di scuola paritaria concesso agli indirizzi di studio dell’Istituto-OMISSIS-, in ragione dell’indagine condotta dalla procura della Repubblica competente nell’ambito della quale l’istituzione scolastica è stata sottoposta a sequestro preventivo. Si contestava che i diplomi rilasciati dall’odierna ricorrente sono stati tutti rilasciati in regime di parità scolastica, in presenza di tutte le autorizzazioni di legge e con avallo dello stesso Ministero resistente.
Illegittima la nota che impone la produzione del diploma originale
Con riferimento all’impossibilità di poter accertare effettivamente se il predetto titolo di studio sia stato regolarmente conseguito, deve tenersi conto che nel caso di specie i candidati in possesso del titolo di qualifica professionale “maestro d’arte” conseguito presso l’Istituto paritario ricorrente – allorchè il suddetto Istituto era riconosciuto come scuola paritaria – sono certamente in possesso dei requisiti previsti dal DM 640/2017 per poter accedere alle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia, ma semplicemente non hanno potuto esibire i propri diplomi in originale in quanto oggetto di sequestro preventivo da parte della magistratura.
Trovandosi pertanto nella impossibilità oggettiva di presentare gli originali, hanno esibito dei certificati sostitutivi, come previsto e consentito dall’art. 187 del D.lgs. 297/1994 e dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 51 MIURAOODGOS prot. n. 4437 /R.U./U
L’imposizione dell’obbligo di esibizione dell’originale dei predetti titoli da parte degli interessati (obbligo che si desume dall’aver fatto derivare – nella nota in questione – dalla loro mancata esibizione l’impossibilità di avvalersene ai fini del concorso in questione) viola espressamente il disposto dall’art. 43 del DPR 445/2000 (normativa, questa, peraltro espressamente richiamata dal DM 640/17), secondo cui: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire di ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Alla stregua delle conclusioni, rilevano i giudici in questa particolare vicenda, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la nota USR Veneto -OMISSIS-.
PUNTEGGI ERRATI – NOMINE IMPAZZITE –
GESTIONE GPS ANCORA UNA VOLTA IN TILT
IL CONITP CONTINUA A SOSTENERE CHE IL SISTEMA VA CAMBIATO
Il CONITP dopo le tante segnalazioni alle Amministrazioni provinciali/regionali e Ministero dove ha rilevato già tante criticità nella gestione informatizzata delle nomine e nell’assegnazioni dei punteggi nelle GPS , aveva esternato forti perplessità nel conferimento degli incarichi a tempo determinato dal sistema informatizzato.
L’algoritmo ripeta ancora una volta il CONITP ancora non è testato e commette errori evidenti.
Il personale precario inserito nelle GPS si è ritrovato alle prese con un algoritmo impazzito.
Ma cosa ancor peggiore sono le graduatorie GPS non corrette , ci sono ancora migliaia di errori da correggere , ma l’amministrazione incurante di tali errori ha pubblicato gli esiti delle convocazioni naturalmente falsate da graduatorie errate.
Il CONITP ha segnalato al Ministero una serie di criticità e errori in ogni regione e provincia non ha fatto altro che rilevare errori, punteggi sbagliati, conferimento degli incarichi che confliggevano non solo con la normativa vigente, ma anche con le procedure già avviate in altre regioni o nella provincia accanto e abbiamo chiesto il rifacimento delle operazioni che in alcune province sono effettivamente state annullate.
Ogni provincia, però, si è trovata a gestire il problema di un algoritmo che non seguiva e non segue ancora adesso la normativa e – laddove sono riuscite – le Amministrazioni hanno corretto manualmente le nomine.
E’ un disastro annunciato, purtroppo. Questo, però, non è accettabile e ancora oggi gli errori sono troppi e troppi sono i docenti che rivendicano la nomina non assegnata errori nei punteggi GPS.
Il CONITP continua a sostenere che bisogna cambiare i parametri della piattaforma GPS che attribuisce molto spesso punteggi anomali;
Bisogna intervenire a livello provinciale correggendo i punteggi di migliaia di candidati ( ci sono migliaia di ricorsi non verificati) ;
Bisogna rivedere l’algoritmo che assegna le supplenze.
Per l’effettuazione delle operazioni di immissione in ruolo del personale ATA. per l’anno scolastico 2022/2023, a decorrere dal 8 agosto 2022, saranno disponibili le funzioni SIDI per avviare la fase di inserimento turni.
Sempre a partire dall’8 agosto, saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina degli aspiranti iscritti nelle graduatorie di merito per il profilo di DSGA e per gli aspiranti collocati nelle graduatorie dei 24 mesi dei restanti profili del personale ATA.
A seguire, saranno rilasciate le funzioni per la registrazione dei dati di immissione in ruolo sul fascicolo del personale e per la gestione dello scorrimento delle graduatorie per ulteriori nomine.
Per i soli aspiranti alla nomina in ruolo nel profilo di DSGA, la presentazione dell’istanza si articolerà in due fasi.
Prima fase: avvio dall’8 agosto. In base ai turni di convocazione definiti dagli USR, gli aspiranti potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali risulteranno inclusi.
Seconda fase: dal 16 agosto. Gli aventi titolo potranno presentare istanza per l’assegnazione di sede.
Il restante personale ATA, collocato nelle graduatorie dei 24 mesi, sarà chiamato a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede, a partire dal 16 agosto.
Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo non presenti la domanda nei termini indicati sopra, in cui sarà incluso in un apposito turno di convocazione, verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.
gli interessati devono VERIFICARE SUL SITO DELL'USP se devono presentare la domanda .
Ogni ufficio scolastico gestirà i propri ruoli e darà le informazioni sul proprio sito di chi ha diritto a presentare domanda .
si pubblica il modello di reclamo per eventuali errori nelle GPS
Attenzione alla tempistica e alla modalità di presentazione dei reclami, se si rende necessario per eventuali errori materiali o omissioni in riferimento esclusivamente alla propria posizione. Alcuni Uffici Scolastici mettono a disposizione uno specifico indirizzo mail, altri hanno già comunicato che i ricorsi vanno presentati alle scuole pilote che hanno gestito la domanda.
SCELTA SEDI DA GAE E GPS -DOCENTI
Confermate le date per le operazioni: dal 2 al 16 agosto.
Nel periodo compreso tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze PER LA SCELTA DELLE SEDI PER I DOCENTI in modalità telematica.
Supplenze al 31 agosto e 30 giugno
Per tutte le supplenze al 30 giugno e per eventuali supplenze al 31 agosto 2023 si scorreranno prima le GaE. Se incapienti o in caso di rinuncia per la classe di concorso nella provincia considerata, si passerà alle GPS a partire dalla prima fascia e a seguire dalla seconda fascia.
Per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno i docenti interessati delle GaE e delle GPS dovranno presentare una specifica domanda.
Si potranno scegliere anche i posti di sostegno, pur non avendo la specializzazione
Sono 94.130 i posti disponibili per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022-23. I posti sono comprensivi dei posti previsti per il concorso straordinario bis. Ecco la ripartizione per classe di concorso e provincia, nonché le istruzioni operative per lo scorrimento delle graduatorie
Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento. L’obiettivo del provvedimento è garantire le assunzioni in tempo utile per il corretto avvio dell’anno scolastico.
Le immissioni in ruolo, ai sensi dell’articolo 399, comma 1, del D.lgs. 297/94, avvengono attingendo per il 50% da graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% da graduatorie di merito (GM) concorsuali.
Infanzia/primaria
Le immissioni in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria avvengono attingendo dalle GaE e dalle seguenti GM e secondo le riportate percentuali:
Secondaria
Le immissioni in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado avvengono attingendo dalle GaE e dalle seguenti GM e secondo le riportate percentuali:
Conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie: ha decorrenza 1° settembre dell’anno scolastico successivo [Indicazioni Ministero]
L’articolo 399, comma 3 bis del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dalla Legge 159/2019 ha previsto che, a decorrere dal 1 settembre 2020:
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”
Pertanto:
POSSIBILITÀ DI ACCETTARE ALTRE NOMINE IN RUOLO
Come anticipato la conferma in ruolo comporta la cancellazione da tutte le graduatorie ad eccezione di quelle dei concorsi ordinari.
il Ministero ha fornito indicazioni agli Uffici scolastici, nel senso di dare esecuzione alla decadenza da altre graduatorie solo dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo a quello di svolgimento del periodo di prova e formazione effettivamente superato e non da quando viene emanato il decreto di conferma in ruolo (es. luglio o agosto).
Per cui, chi è stato immesso in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 e che venga confermato in ruolo quest’anno potrà accettare eventuali altre nomine con le prossime immissioni in ruolo perché la cancellazione avverrà solo a partire dal 1 settembre 2022.
In tal senso, è stata emanata la nota 20166 del 16 Maggio 2022 con la quale si conferma che, per gli immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021, la conferma in ruolo e quindi anche la cancellazione avvengono con decorrenza 1 settembre 2021