SENTENZE CONITP A FAVORE DEI PRECARI

 

Sono ormai migliaia le sentenze ottenute dal CONITP per la progressione e stabilizzazione dei precari , ancora una volta il giudice ordinario  di  Napoli sentenza 2950/2015 riconosce  illegittima della  reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, condanna il ministero alle spese  e risarcimento del danno  riconoscendo alla ricorrente iscritta al CONITP 10 mensilità dell’ultima retribuzione  e dichiara il diritto della ricorrente alla progressione economica prevista per i docenti a tempo indeterminata a percepire le relativi differenze retributive in relazione all’anzianità di servizio .  

Quest’ultima sentenza è avvenuta dopo quella del giudice di Siena che con sentenze  511-521 e 513/2015 ha riconosciuto  l’illeggibilità dell’abuso dei contratti  e la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo INDETERMINATO  per tre docenti , uno della classe di concorso C500 , un altro della classe di concorso C510 e l’ultimo docente di educazione fisica.

Ancora una volta la competenza dei responsabili sindacali e legali del CONITP hanno permesso risultati eccezionali in tutela del personale della scuola. 

GIUDICE LAVORO INSERISCE IN GAE DIPLOMATI MAGISTRALE di Siena  GRAZIE AL CONITP 

 

L'ufficio legale del sindacato e l’avvocato Sarnacchiaro Giovanna , è lieto di informare che dopo una serie di ordinanze favorevoli per l'inserimento in Gae dei diplomati magistrale  è stato accolto con sentenza n. 299/2015 del Tribunale di Siena Dott. Cammarosano il ricorso presentato per una docente precaria in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002, il giudice accerta il diritto della ricorrente abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (quindi, prima dell'istituzione  della laurea in scienze della formazione primaria) nei confronti dell'amministrazione scolastica convenuta e dei contro interessati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento III fascia Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ambito territoriale di Siena per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e Primaria e relativi elenchi di sostegno per il triennio 2014/2017.

Condanna il Ministero ad ogni conseguente attuazione conformativa con particolare riferimento alla presentazione della domanda.

Il giudice richiama analogicamente la vicenda dei reinserimenti, per cui se legittimamente sia stata disposta la cancellazione di un interessato dalle graduatorie per un determinato triennio  a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, tale omissione non pregiudica il diritto di ottenere a seguito di domanda a tal fine presentata, il reinserimento nelle graduatorie  successive, ad es. valide per gli anni scolastici 2014/2017, correttamente, al reinserimento di chi era già iscritto può accomunarsi l'inserimento di chi, quale ricorrente a suo tempo ben avrebbe avuto titolo per l'iscrizione.

Ricorso docenti precari

Il Conitp ha avviato ricorso gratuito per tutti gli iscritti per il  "bonus di 500 euro"per tutti i precari con contratto al 30 giugno/31 agosto.

Il CONITP ritiene ci sia stata una discriminazione per i docenti precari , la scadenza per la presentazione dei documenti è 28 DICEMBRE.

Documenti da presentare in 5 copie non spillate:

Copia contratto,

copia carta identità,

codice fiscale,

copia mandato legale.

I DOCUMENTI POSSONO ESSERE INVIATI A   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.    oppure presso le sedi CONITP  

Indicazioni per l'assunzione in servizio fase C.

La data prevista per l’assunzione in servizio è determinata dagli USR – USP , diversi USP hanno pubblicato l’assunzione in servizio  il 1° dicembre 2015.

Pertanto il CONITP invita a verificare sul sito  dell’ USP della provincia di immissione in ruolo le date di convocazione per l’immissione in ruolo ed eventuali date di presa di servizio.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 99 della citata legge, per il personale della scuola che, all’atto dell’assegnazione della sede, risulti titolare di contratto di supplenza diverso da quello per supplenza breve e saltuaria, la presa di servizio avverrà il 1° settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 1° luglio 2016 (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado) per il personale titolare di supplenze fino al termine delle attività didattiche. Ricordiamo che i docenti con supplenza annuale  potranno scegliere di dimettersi dal contratto annuale per essere assunti sui posti del potenziamento.

I soggetti immessi in ruolo hanno facoltà di presenziare alle operazioni della sede provvisoria o di delegare persona di fiducia o il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente. In mancanza di delega, la sede verrà assegnata d’ufficio.

Eventuali richieste di differimento legate ad altre motivazioni dovranno essere inviate, utilizzando il modello allegato agli Uffici Scolastici Territoriali competenti entro il giorno precedente a quello previsto per la scelta della sede.

Gli Uffici Territoriali valuteranno l'accoglibilità delle stesse. In caso di accoglimento, l'efficacia economica del contratto decorrerà dalla data di assunzione in servizio

Chi non svolge l'anno di prova perchè non assume servizio potrà partecipare alla mobilità prevista per febbraio – marzo ma non potrà effettuare l’anno di prova che sarà posticipato.  

Coloro che si trovano su supplenze al 30/06/  potranno effettuare l’anno di prova nella sede di servizio attuale.

SENTENZE CONITP A FAVORE DEI PRECARI

 

Sono ormai migliaia le sentenze ottenute dal CONITP per la progressione e stabilizzazione dei precari , ancora una volta il giudice ordinario  di  Napoli sentenza 2950/2015 riconosce  illegittima della  reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, condanna il ministero alle spese  e risarcimento del danno  riconoscendo alla ricorrente iscritta al CONITP 10 mensilità dell’ultima retribuzione  e dichiara il diritto della ricorrente alla progressione economica prevista per i docenti a tempo indeterminata a percepire le relativi differenze retributive in relazione all’anzianità di servizio .  

Quest’ultima sentenza è avvenuta dopo quella del giudice di Siena che con sentenze  511-521 e 513/2015 ha riconosciuto  l’illeggibilità dell’abuso dei contratti  e la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo INDETERMINATO  per tre docenti , uno della classe di concorso C500 , un altro della classe di concorso C510 e l’ultimo docente di educazione fisica.

Ancora una volta la competenza dei responsabili sindacali e legali del CONITP hanno permesso risultati eccezionali in tutela del personale della scuola.

Arriva il concorso della scuola per i docenti abilitati


entro dicembre il  governo emanerà il bando di concorso per l’assunzione di 90 mila docenti. Fra i requisiti richiesti vi è l’abilitazione all’insegnamento.

Il CONITP come ben si sa , lotta affinché il Governo avvii un concorso per soli titoli , cioè l’inclusione dei docenti  abilitati  nelle GAE in possesso di abilitazione senza un vero è proprio concorso ma solamente con il possesso di titoli e servizi .

La proposta è stata consegnata ulteriormente anche durante il sit-in del 16/10/2015 al Ministero oltre ad essere già stata presentata alla camera e senato.

Inoltre il CONITP ha reclamato contro eventuali test di accesso , cosa che non dovrebbe accadere nel concorso che sarà indetto per gli abilitati .

Sul tavolo della commissione tecnica al MIUR le proposte del concorso per soli titoli , da quanto comunicato da funzionari dello stesso Ministero , è fattibile per quei docenti le cui classi di concorso sono esaurite nelle GAE per l’assenza di docenti .

Tra queste classi di concorso dovrebbero rientrare tutti i docenti tecnico pratici appartenenti alla tabella “ C” e probabilmente i docenti della tabella “D”.

Il CONITP , però continua a sostenere che tutti i docenti abilitati devono essere inseriti nelle GAE senza alcun concorso poiché , questi docenti , hanno già esperienza sul campo ed hanno già frequentato corsi universitari per espletare la funzione di docenti.

Naturalmente ad oggi nulla è certo ed il CONITP continua a sollecitare MIUE e Governo affinchè si possa risolvere definitivamente la situazione dei docenti abilitati non inseriti in GAE.

Fase c 

In gazzetta ufficiale è stato diramato un comunicato   in cui si indica il 10 novembre ore 16  per ricevere la proposta di assunzione in ruolo da parte di chi entro il 14 agosto ha presentato istanza per le fasi B e C.

 Il CONITP  in merito informa , visto le centinaia di consulenze , che tutti i docenti della scuola primaria saranno assunti.  
Quindi nella seconda settimana di novembre sul Portale Istanze Online saranno pubblicate le proposte di nomina in ruolo in esito alla fase C del piano straordinario di assunzioni, la fase del potenziamento. L’aspirante al ruolo sull’organico potenziato, avrà 10 giorni di tempo per decidere se accettare la proposta di ruolo o l’eventuale rifiuto , quindi  l’ accettazione o rifiuto avverrà entro le ore 15.59 del 20 novembre 2015. 

È utile sapere che nella verrà solo resa nota la provincia di assunzione senza conoscere la scuola a cui si è stati assegnati. Solo dopo essere trascorsi i 10 giorni utili per l’accettazione della domanda, quindi dopo il  20 novembre, gli ATP provinciali faranno le convocazioni per l’assegnazione della scuola in cui svolgere l’anno di prova. 
Quindi l’effettiva presa di servizio sarà prevista tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Si ricorda che per il comma 99 dell’art.1 della legge 107/2015, i docenti che entreranno in ruolo attraverso la fase C, avranno assegnata la  sede al  termine  della stessa fase, salvo che siano titolari  di  contratti  di  supplenza diversi da quelli per  supplenze  brevi  e  saltuarie.  


In  tal  caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016  ovvero  al  termine degli esami conclusivi dei corsi  di  studio  della  scuola  secondaria  di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. 
Questo significa che se un docente è immesso in ruolo nella provincia di Milano , ma ha una supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto nella provincia di Reggio Calabria, può permanere nella sede di servizio in cui sta svolgendo la supplenza e raggiungere la sede di ruolo alla scadenza della stessa supplenza. 


Se il docente che sta svolgendo una supplenza annuale volesse lasciare la supplenza per prendere il ruolo, lo potrebbe fare? Il comma 99 suddetto sembrerebbe affermare che il docente che sta svolgendo una supplenza non può lasciare la supplenza per prendere il ruolo, ma invece questo è assolutamente possibile. 
Infatti il docente potrebbe licenziarsi dalla supplenza, con la penalità di non potere più contrarre altre supplenze, ma nessuno gli potrebbe vietare di assumere servizio in ruolo. Quindi il docente assunto in ruolo in fase C e titolare di una supplenza annuale, può optare se continuare la supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto, o se lasciare la supplenza per assumere il ruolo. 

 Neoassunti: come calcolare i 180 giorni per periodo di formazione e di prova

 

Con il D.M. n.850 del 27/10/2015 il Miur fornisce istruzioni per il periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per il personale docente neoassunto per l’a.s. 2015/2016.

In particolare il DM specifica che sono tenuti al periodo di formazione e prova:

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi;
  3. peer to peer” e osservazione in classe;
  4. formazione on-line tramite la piattaforma Indire.

Il periodo di prova ha la natura di periodo di ruolo ad ogni effetto (es. regime delle assenze, progressione di anzianità ai fini della carriera, ecc.). Il superamento del periodo di prova è la condizione per poter chiedere ed ottenere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorreranno dal momento stesso della conferma (art. 490 D.Lgs. 16/04/1994 n. 297), o altri benefici come ad esempio ottenere i comandi.

La durata della prova è di un anno scolastico. Il servizio deve essere non inferiore a 180 giorni nello stesso anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche (L. 107/2015) anche se per orario inferiore a quello di cattedra; esso, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o nell’insegnamento di materie affini.

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Nel conteggio dei giorni utili al superamento del periodo di prova (i 180 giorni) vanno invece considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie;
  • il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica;
  • periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, ecc.);
  • esami e scrutini compresi gli esami di Stato se per la classe di concorso di insegnamento;
  • il primo mese d'astensione per maternità ai sensi dell'art. 31 R.D. 21/08/1937, C.M. n. 54 del 23/02/1972, C.M. n. 180 dell'11/07/1979;
  • il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità;
  • frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto;
  • il periodo prestato in qualità di preside incaricato;
  • servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre;
  • il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'11.7.1979);
  • periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

 

Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:

  • i giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia;
  • le vacanze estive.

Va precisato che la data in cui al docente spetta la conferma in ruolo non è il giorno successivo al 180° utile alla prova, ma sempre il primo giorno dell’anno scolastico seguente.

All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l’istituto. Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

l dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta e al parere del Comitato e può esprimere:

  • parere favorevole, ed emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.
  • parere sfavorevole, ed emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Si ricorda che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente può effettuare un secondo periodo di formazione e di prova, che però non è rinnovabile, tuttavia, nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.

CONITP MANIFESTAZIONE  A ROMA PER LA “VERA” BUONA SCUOLA!

In tutela del personale docente e ATA


Grande mobilitazione generale del precariato della scuola. A manifestare venerdi 16 Ottobre ancora una volta il CONITP.

Docenti e Ata, sono partiti alla volta di Roma per manifestare il loro dissenso verso il DDL scuola del Governo Renzi. 

Onorevoli del partito politico  Fratelli D’Italia e del gruppo misto  sono scesi tra i manifestanti per ascoltarne i desiderata e le proposte.
Successivamente una delegazione del CONITP è  stata ricevuta dai Dirigenti del Miur, cui hanno presentato le istanze  per la modifica e l’integrazione della legge 107/15 :

 

tra le proposte del CONITP

- il concorso per soli titoli per docenti abilitati PAS TFA scienze della formazione primaria, diplomati magistrale ( è non il concorso ordinario );

- Immissioni in ruolo anche per i docenti di II fascia

-Attivazione di  altri percorsi abilitanti per i docenti di terza fascia;

- rinnovo del contratto per tutti i docenti e ATA;

- immissioni in ruolo per il personale ATA;

- no al divieto delle supplenze per il personale ATA.

Il CONITP  ringrazia  ancora una volta tutti i  docenti e Ata, intervenuti tra mille difficoltà e sacrifici e anche chi non ha partecipato perché impossibilitato a farlo, nonché tutti coloro che hanno scioperato.

 

La lotta del CONITP continua per impedire la distruzione della Scuola.

  

 

SIT- IN  al Ministero dell’Istruzione

Il 16/10/2015 – facciamo sentire i diritti dei precari docenti e ATA

                                                  TUTTI A ROMA!!!
Il giorno 16 Ottobre il CONITP ha  organizzato  una manifestazione di protesta con sit-in presso la sede del Miur alle ore 10,00 in Viale Trastevere a Roma.
Le circostanze che hanno reso necessaria l'organizzazione della manifestazione sono:

- l'imminente pubblicazione del bando del concorso a cattedra per i docenti abilitati PAS, Scienze formazione primaria , TFA, Magistrali.

- il mancato rinnovo del contratto docenti e ATA .

- Mancata attivazione di altri percorsi abilitanti speciali per i docenti di III fascia che hanno maturato servizio d’insegnamento.

- le mancate immissioni in ruolo per il personale ATA. 

- il divieto delle supplenze per il personale ATA(comma 332, della legge 190 del 2014).

 Il governo Renzi continua ad essere sordo alle esigenze e richieste del mondo della scuola, quindi é assolutamente necessario portare l'attenzione su questi temi gravi ed urgenti.
               Nessuno ha scusanti bisogna partecipare in massa

Uniti si vince!
Venerdì 16 ottobre, viale Trastevere - Roma.
Il CONITP per la scuola, con la scuola.
Il conitp mette a disposizione pullman gratuiti.

Per partecipare contattate le sedi conitp OPPURE VIA MAIL    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

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