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Ancora errori e disagi nell’attribuzione degli incarichi annuali e graduatorie
Con la pubblicazione frettolosa delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente e l’avvio di una procedura a dir poco discutibile nel conferimento degli incarichi annuali, ci sono miriadi di errori da nord a sud Italia .
Graduatorie ripubblicate e ritirate, docenti saltati nella convocazione, pur avendo regolarmente inviato l’elenco delle preferenze, nomine conferite a docenti con punteggi totalmente sballati, centinaia di reclami non accolti lasciando la patata bollente nelle mani dei Dirigenti scolastici i quali dovrebbero provvedere al controllo dei titoli di chi viene nominato nelle loro scuole.
Insomma, la macchina ministeriale, tanto decantata dal ministro Azzolina ,va avanti in modo disordinato , l’importante è che vengano nominati dei supplenti , non conta se le graduatorie dalle quali vengono chiamati sono tutte errate, basta che ci sia qualcuno in cattedra.
Il CONITP ha sempre sostenuto che per elaborare graduatorie cosi come le aveva pensato il ministero c’è era bisogno di tempo sarebbe bastato pubblicare delle graduatorie provvisorie per eventuali rettifiche , ma l’ordinanza ministeriale 60/2020 non lo prevede e quindi chi non vedrà accolto il proprio reclamo dovrà ovviamente ricorrere al TAR.
Il CONITP in merito comunica che i ricorsi al TAR vanno presentati entro i 60 giorni dall’ultima pubblicazione.
Servizio in paritaria e omissione contributiva: diritto al punteggio
Il CONITP continua ad avere ragione .
Riconosciuto ancora una volta il punteggio senza contributi o contributi non visibili su estratto.
In accoglimento del ricorso promosso dall’ufficio Legale, il tribunale ordinario di Milano sez lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria d’istituto III^ fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, benché non risultassero versati i contributi per il periodo di lavoro alle dipendenze dell’Istituto paritario.
In particolare la Sentenza n………………., ha accolto le ragioni prospettate nel ricorso sulla base di una inedita ricognizione della natura del certificato di servizio tenacemente sostenuta dai difensori. Si legge nella sentenza infatti, che “l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore […], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;”
Inoltre il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tuttalpiù, rappresentare elemento per valutare l’autenticità del rapporto dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell’attività lavorativa, specie nei casi in cui – come quello in oggetto – l’effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. del 7/05/2019, e Tribunale Treviso, sez. Lavoro, ord. del 30/09/2019,); siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla normativa attualmente vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA e, quindi, dal D.M. n. 647/2017.
Ai fini della valutazione del punteggio l’istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro dell’effettivo servizio prestato e il mancato versamento contributivo , parziale o anomalo , non può essere imputabile al lavoratore, SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 28/05/2001 n° 2902 , consiglio di Stato VI,311 /99, rivendicando il diritto del ricorrente che al momento dell’assunzione la produceva,tra gli altri documenti, un certificato di servizio alle dipendenze di scuola paritaria, rilasciato dal Dirigente amministratore, con mansioni di ATA che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.
Per l’effetto, il M.I.U.R.., è stato condannato al ripristino del punteggio incrementato di quello che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’I.C. non fosse stato disconosciuto. Oltre al reinserimento in graduatoria , al riconoscimento del punteggio, gli istituti scolastici , sono stati anche condannati alle spese , per aver effettuato controlli sommari, superficiali.
GPS : è accaduto esattamente quello che il CONITP ha preannunciato prima dell’inizio della compilazione delle graduatorie con modalità online ….. un disastro ….
Una piattaforma tutta nuova non può essere lanciata in poche settimane , bisognava studiarla e vedere soprattutto la capacità di elaborare i dati, tutto ciò non è stato fatto ed ecco il pasticcio creato dalla Azzolini e da tutto il MIUR. Graduatorie GPS per il 50% errate , punteggi sbagliati a volte in eccesso e altre volte in difetto , punteggi non attribuiti.
Il sistema è stato aggiornato almeno 4 volte durante la fase di compilazione domande , motivo per cui molte domande sono risultate con punteggi errati.
A questo si aggiunge che le domande non sono state valutate , controllate ,verificate.
Errori più comuni : ci sono migliaia di persone che hanno presentato ERRONEAMENTE LA DOMANDA in I fascia GPS senza abilitazione o con sentenze sfavorevoli;
servizi sul sostegno non valutati come previsto dalle note del MIUR , cioè stesso punteggio del posto comune;
talvolta docenti si sono ritrovati in un anno scolastico con valutazione di 12 punti su varie classi di concorso (la norma prevedeva che solo su una classe di concorso era possibile la valutazione intera , mentre sulle altre il punteggio doveva essere aspecifico).
Inoltre, cosa alquanto inusuale , le graduatorie sono già definitive nonostante i tantissimi errori ( talvolta anche dovuti al malfunzionamento del sistema e ad errori materiali ) e per il MIUR gli eventuali errori vanno corretti con ricorsi al TAR..
Sarebbe bastato che ogni provincia nominava una commissione per eventuali reclami e poi si passava alla nuova pubblicazione , sarebbe bastato un po’ di tempo in più e la volontà del MIUR.
Il CONITP si augura che prima delle convocazioni gli UST verifichino gli eventuali reclami e procedano alle correzioni .
Caro Ministro il CONITP continua a chiedere con voi e i vostri collaboratori un incontro tecnico, in quanto se si ascolta chi della scuola conosce davvero tutte le problematiche gli errori che purtroppo sono stati commessi possono essere tranquillamente evitati.
Il problema è che questo Governo e soprattutto gli esponenti del Movimento 5 stelle sono ormai disertori ( apparivano i paladini dell’Italia ) ma stanno rimarcando tutta la loro incompetenza . Se avessero ascoltato le nostre proposte e i nostri consigli tecnici tutto questo non sarebbe mai successo.
Il CONITP continua a chiedersi :
1) Ma dove sono le classi di 15/20 alunni ??? ( il MIUR ha tagliato migliaia di classi creando tanti soprannumerari e docenti che devono andare a completare in altri istituti )
2) Dov’è la tutala dei diplomati magistrale?(Molti docenti immessi in ruolo dalle GAE con riserva sono stati costretti a prendere scuole diverse con immissione in ruolo dai concorsi)
3) La ministra sa chi sono gli ATA e cosa fanno??? Mai una parola a favore o una tutela ( nonostante migliaia di posti in organico di diritto i ruoli sono stati dati con il contagocce)
4) Perché la ministra insiste a fare solo concorsi nonostante tante graduatorie delle GM 2016 e GMR 2018 sono ancora piene di aspiranti ?
5) Perché non c’è nessuna tutela per i docenti trasferiti fuori regione con la legge 107? A causa del problema delle classi pollaio che il governo non ha risolto provvedendo a diminuire il numero degli alunni per ogni classe tanti insegnanti, quest’anno, non hanno nemmeno ottenuto l’assegnazione provvisoria ( meno male che la Ministra ha affermato che lei è stata precaria e sa quali sono i sacrifici di chi lavora fuori regione )
6) Dov’è la tutela dei docenti abilitati? ( Si impone il concorso per immissione in ruolo )
7) Inoltre un altro PAS di cui ha sempre parlato dov’è ???
8) Perché si danneggiano i docenti che lavorano nelle scuole paritarie ?
9) È per l’ingresso del personale fragile a scuola DOCENTI E ATA ? solo indicazioni sommarie.
Il CONITP chiede le dimissioni di questo Governo e della Ministra Azzolini incapace di gestire il mondo scuola , incapace di dialogare con chi ha maggiori competenze tecniche del settore scuola , incapace di risolvere i tanti problemi .
Il CONITP con coraggio è l’unico sindacato che contesta questo Governo di incapaci , capaci solo di creare zibaldoni.
Basta con la politica del nulla , c’è bisogno di persone capaci che conoscono la scuola a 360° .cresc
CALL VELOCE
Sono coinvolti i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo (Graduatoria ad Esaurimento e Graduatoria di merito concorsi) ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
Le assunzioni a tempo indeterminato riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le GAE.
Per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.
Domande dei docenti ed elenchi
Le istanze saranno disponibili per via telematica per 5 giorni nel periodo compreso tra il 28 agosto 2020 e il 1 settembre 2020
Gli USR pubblicano entro il 2 settembre 2020, gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 3 del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 dell’articolo 5 del suddetto decreto e dispongono, entro il 7 settembre 2020, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti che risultano in posizione utile.
Nel caso in cui gli elenchi non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
I dirigenti dei competenti uffici dell’USR procedono all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’immissione in ruolo. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al richiamato decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi. Al termine della procedura, gli elenchi cessano di avere efficacia.
Vincolo quinquennale
Anche per i docenti assunti da chiamata veloce scatterà dal 1° settembre 2020 il vincolo quinquennale sulla scuola di assunzione.
Cosa succede in caso di rinuncia alla Call veloce
In caso di rinuncia sul posto individuato, e quindi non viene accettata la proposta in ruolo, nonostante l’inoltro della domanda:
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda andrà presentata tramite apposita piattaforma ministeriale indicando la Regione prescelta. Le domande presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:
1) Scegliere la Regione di partecipazione
2) Indicare la Provincia o le Province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della Regione scelta;
3) Nel caso di più Province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna Provincia, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa;
4) In caso di un’unica Provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa.
Le assunzioni a tempo indeterminato in questione riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione 50% tra le graduatorie concorsuali a cui viene eventualmente attribuito il posto dispari, e 50% alle GAE.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
Questo significa che, con riferimento a tale meccanismo (c.d. “Call Veloce”), i vincitori di un concorso ordinario (ovvero un concorso pubblico selettivo per titoli ed esami, come il Concorso ordinario 2016) avranno priorità rispetto a coloro che sono presenti nelle GM di un concorso straordinario 2018 (es: GM 2018).
Siamo arrivati al termine di questo lungo e travagliato lavoro dove siamo stati sottoposti ad un lavoro enorme , per le tante richieste di domande pervenute alla nostra sede , ma la forza e la bravura di tutta la squadra del sindacato CONITP ha permesso di gestire oltre 1000 domande , con tanta pazienza e professionalità fin dalle prime ore del mattino arrivando a lavorare anche 12/16 ore al giorno per non abbandonare nessun docente , siamo soddisfatti del lavoro svolto perché siamo riusciti in 2 settimane( tempi assurdi decisi dal miur ) a gestire centinaia di migliaia di docenti iscritti al sindacato, volevamo chiudere con un ringraziamento a tutti i nostri iscritti che hanno avuto pazienza ( per le lunghe file di attesa ) e modo di condividere con noi i nostri sforzi per la compilazione delle gps e le indicazioni importanti avute dal conitp per lavorare nel mondo scuola.
Dal 24 luglio, giorno di apertura della finestra temporale sul portale Istanze Online, si sono susseguiti continui errori, bug di sistema e incertezze. E tutto questo in un arco temporale ristretto che, ricordiamo, si chiuderà il 6 agosto, alle ore 23.59.
Tra gli inconvenienti più comuni difficoltà di accesso alla piattaforma, salvataggi errati , il PDF di riepilogo della domanda che più volte risulta incompleto o erroneo, continui malfunzionamenti del sistema , per non parlare dei continui aggiornamenti di sistema che il miur ha predisposto per tutto l’arco temporale delle domande, inoltre le FAQ MIUR si sono susseguite senza specifiche indicazioni.
Questo non corrisponde esattamente all'intento agevole che la domanda digitalizzata avrebbe dovuto perseguire.
Il CONITP anticipa i sicuri errori che avverranno in fase di pubblicazione delle graduatorie per l’incompletezza e la negligenza e l’incompetenza del MIUR di gestire le domande.
Insegno in un Istituto non paritario, avrò diritto allo stesso punteggio?
No, in quanto il servizio in un istituto non paritario viene valutato la metà.
Ho un incarico sul sostegno, il mio punteggio sarà dimezzato? Potrò caricarlo sulla mia classe di concorso?
Il servizio sul sostegno vale il servizio intero 12 punti se corrisponde alla classe di concorso per la quale è stato attribuito, diversamente varrà 6 punti.
Non ho il titolo di specializzazione sul sostegno, il punteggio corrispettivo mi sarà comunque valutato?
Sì.
Come si valuta il servizio aspecifico?
Per il servizio non specifico prestato rispettivamente in: Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale, si valuta: 1 anno 6 punti
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1
Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:
per ogni anno: punti 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1
Sono in terza fascia, ho prestato servizio sia per la A 25 che per la A 24 posso caricare i 12 punti per ogni classe di concorso?
No, per ogni classe di concorso in cui si è iscritti in terza fascia, si può caricare un massimo di 6 mesi di servizio per un massimo di 12 punti, lo stesso servizio potrà essere valutato come specifico nella classe di concorso e aspecifico nelle altre in cui si è inserito nella graduatoria.
Cosa si intende per contratto atipico?
Si riferisce ai contratti a progetto, i contratti di prestazione d'opera e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co). La nota 19 alla tabella B allegata al DPR 374/2017 specifica che possono esserci tre tipi di contratto:
Il servizio si valuta per ogni mese o frazione di servizio superiore a 15 giorni si attribuiscono punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)".
Sono in seconda fascia d’istituto, il servizio prestato in due classi di concorso diverse, può essere valutato per entrambi, come servizio specifico?
No, l’aspirante deve scegliere in quale classe di concorso caricare il servizio specifico, l’altro servizio non specifico sarà dimezzato.
Sono in terrza fascia d’istituto, il servizio prestato in due classi di concorso diverse, può essere valutato per entrambi, come servizio specifico?
A differenza della seconda fascia, in terza fascia è possibile caricare servizio prestato, contemporaneamente o meno, su più classi di concorso sia esso specifico che aspecifico. Quindi ad esempio se si lavora nello stesso anno scolastico su due classi di concorso A26 e A27, anche in periodi sovrapposti, è possibile caricare, fino ad un massimo di 6 mesi, sia servzio specifico sulle due distinte classi di concorso A26 e A27 e sia servizio aspecifico su A20 se ad esempio si è inseriti in GI anche sulla classe di concorso A20.
Ho lavorato per un anno come insegnante di inglese in un Centro di formazione professionale cosa dice la normativa a tal proposito?
L'art 4 bis del DM 374/2017 sezione II fascia, titoli di servizio punto II, prevede che “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari, siano valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente". Per quanto riguarda la terza fascia d’istituto, nell’aggiornamento delle graduatorie del triennio 201417, la tabella B allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione titoli III fascia), alla voce D (titoli di servizio) ha previsto la valutazione come servizio specifico anche del servizio svolto presso i centri di formazione professionale, mentre i decreti precedenti non ne prevedevano la valutazione.
Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e Graduatorie di istituto: saranno riaperte e aggiornate per il biennio 2020/21 e 2021/22.
Graduatorie provinciali e di istituto
In allegato il testo definitivo dell’Ordinanza Ministeriale che disciplina sia la formazione degli elenchi che l'attribuzione delle supplenze.
• Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente oppure
• Titolo di abilitazione conseguito all’estero valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).
L’abilitazione vale da 4 a 12 punti
• Titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
• Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente,
più uno dei seguenti requisiti:
• 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
• abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
• precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
Quindi
Chi invece ha solo il diploma che permette l’accesso alle classi di concorso della tabella B e vuole accedere alle graduatorie per le supplenze 2020/21 e 2021/22, deve essere in possesso dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017.
N.B. Chi era già inserito nel 2017 per una classe di concorso e chiede nel 2020 di inserirsi per una nuova classe di concorso, per quest’ultima deve essere in possesso dei 24 CFU.
Il diploma vale 12 punti
Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110
Più ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode
Prova scritta posti comuni: 5 quesiti + 1 di inglese
La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Prova scritta posti di sostegno
La prova scritta per i posti di sostegno è finalizzata all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:
a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Prova scritta classi di concorso di lingua inglese
La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e’ svolta interamente in inglese ed è composta da 6 quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
I quesiti delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di
comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 con il quesito di lingua inglese.
Quanto si paga
50 euro per ogni procedura per cui si concorre.
Ricordiamo che si può concorrere max per tre procedure
Possono accedere al concorso straordinario per il ruolo scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso dei requisiti di seguito riportati (possesso congiunto):
– tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno
-un anno deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
Il requisito richiesto, sino al 2024/25, è il diploma di accesso alla classe di concorso della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).
I requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.