TFA Sostegno e compatibilità: durante la frequenza si può conseguire anche master o laurea

 

 

E’ stata la Legge 12 aprile 2022, n. 33 e il l D.M. 29 luglio 2022, n. 930 a consentire la doppia iscrizione ai corsi universitari.

A partire dall’ Anno Accademico 2022-2023, dunque, è consentita l’iscrizione contemporanea a:

  • due diversi corsi di laurea (triennale), di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale; anche una laurea triennale in contemporanea ad una specialistica per fare un ulteriore esempio.
  • due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)*.
    *Possibile in contemporanea anche un corso di laurea AFAM ed un corso di laurea presso Università

Una vera e propria rivoluzione dal Regio Decreto del 1933, rimasto inalterato per anni.

FAQ del MIUR

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022

Le date della prova preselettiva

  • mattina del 4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
  • mattina del 5 luglio 2023: prova scuola primaria
  • mattina del 6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
  • mattina del 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

 

 

TFA ecco i bandi pubblicati ad oggi con le scadenze :

 

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino

Umbria

Veneto

Il CO.N.ITP comunica agli iscritti che è attiva l'ASSISTENZA PER LE DOMANDE naspi , contattare   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo." target="_blank">crescenzo.guastaferro@gmail.com per info 

Cos'è

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Come funziona Decorrenza e durata

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:

  • 4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
  • 5 luglio 2023: prova scuola primaria
  • 6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
  • 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17). La misura è stata introdotta di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023). Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

TFA SOSTEGNO

Si attende il bando

Novità in arrivo per chi sta attendendo l’uscita del decreto relativo al Tfa sostegno 2023.

Sono oltre 29mila i posti indicati dal Ministero per l’VIII ciclo.

Il decreto, salvo imprevisti, uscirà a giorni e l’organizzazione selettiva ricalcherà quella dell’ultimo ciclo ovvero una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.

Di sicuro, l’VIII ciclo sarà contrassegnato da una bella fetta di posti riservati (con accesso diretto ai corsi e quindi senza partecipare alla selezione): ad aggiudicarsi questa percentuale ristretta saranno, ad esempio, coloro che erano stati prescelti per il VII ciclo di Tfa sostegno ma poi per vari motivi non hanno terminato il corso e quindi non hanno ottenuto la specializzazione; ma, soprattutto, l’accesso riservato per la prima volta riguarderà chi ha già svolto almeno tre annualità su sostegno senza specializzazione nell’ultimo quinquennio nel sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e la formazione professio­nale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio richiesto per l’insegnamento.

Il TFA sarà aperto anche ai diplomati , ITP , cioè coloro che possiedono titoli di studio che permettono l’accesso alle classi di concorso tecnico pratiche.

TFA Sostegno: Requisiti di accesso

I requisiti di accesso per la scuola d’infanzia e primaria sono:

  • la Laurea in Scienze della formazione primaria (conseguita in qualsiasi privato)
  • il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (anche il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico)
  • l’analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente

Coloro che sono in possesso del diploma triennale di scuola magistrale possono presentare domanda di partecipazione solo per la scuola di infanzia, inoltre se il titolo in possesso consente di accedere sia alla scuola d’infanzia che primaria si può provare la selezione per entrambi gli indirizzi ma se si superano entrambi, va scelto il corso da seguire.

I requisiti di accesso per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono:

  • l’abilitazione o la laurea 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.
  • la laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, anche non successive.
  • Il diploma per gli insegnanti tecnico pratici

 

Indiscrezioni fuoriuscite dal Ministero dell’Università e della Ricerca fanno presagire il seguente calendario, riguardante le prove preselettive:

  • 4 luglio 2023 – Scuola dell’Infanzia;
  • 5 luglio 2023 – Scuola Primaria;
  • 6 luglio 2023 – Scuola Secondaria di I grado;
  • 7 luglio 2023 – Scuola Secondaria di II grado;

Naturalmente nulla di ufficiale anche perché non è ancora uscito il Decreto di ripartizione dei posti e tantomeno sono usciti i bandi delle varie Università.

Durante un incontro informale il CONITP comunica che  il Ministero ha proposto di prorogare di un anno il contratto in vigore rinviando ai prossimi mesi la stipula del nuovo CCNI: così facendo, non ci sarebbero vincoli per presentare la domanda di assegnazione provvisoria 2023/24.

Di conseguenza, potranno partecipare ai movimenti annuali per il 2023/24:

  • i docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023;
  • i neo assunti nel 2022/2023 da GPS I fascia sostegno e dal concorso straordinario bis, fatto che costituisce una novità: gli interessati presenteranno domanda per via cartacea;
  • tutti coloro che hanno ottenuto trasferimento/mobilità quest’anno o negli anni precedenti, sia a livello provinciale che interprovinciale: i vincoli triennali di permanenza, infatti, non si applicano sulla mobilità annuale;
  • coloro che non hanno presentato nessuna domanda o, risultando docenti sovrannumerari, sono stati costretti a farlo, o coloro che sono stati impossibilitati di presentare domande. 

Naturalmente le notizie sono ufficiose e non ufficiali ancora. 

Le qualifiche di Operatore all’assistenza educativa ai disabili (O.A.D) rilasciate in Regione Campania vanno riconosciute ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle graduatorie di terza fascia del personale ATA

 

Tribunale di Bergamo – Sentenza del 13.02.23

 

La questione di diritto

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato in merito alla dibattuta questione del riconoscimento delle qualifiche di Operatore all’assistenza educativa ai disabili (O.A.D) rilasciate in Regione Campania e delle loro piena riconduzione/equiparazione ai corsi Socio-Sanitario e Socio-Assistenziale richiesti dal D.M. n. 50 del 03.03.2021 ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA.

Molte istituzioni scolastiche, soprattutto situate in Italia settentrionale, non riconoscono dette qualifiche sulla base del presupposto che le stesse, non recando la espressa dizione “Socio-Sanitario” ovvero “Socio-Assistenziale”, non sarebbero riconducibili ai corsi di tipo Socio-Sanitario e Socio- Assistenziali richiesti dalla normativa di settore ai fini del conferimento del punteggio.

Il Tribunale di Bergamo, con una delle prime sentenze a livello nazionale ha finalmente statuito la piena validità dalle qualifiche di Operatore all’assistenza educativa ai disabili (O.A.D) rilasciate in Regione Campania.

La sentenza, inoltre, riveste particolare interesse perché le amministrazioni resistenti sono stata altresì condannate al risarcimento del danno a favore della lavoratrice.

 

Il fatto

La ricorrente, Collaboratrice scolastica presso un Istituto Comprensivo di Bergamo, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con cui si disponeva la “non valutabilità” dell’attestato di  Operatore all’assistenza educativa ai disabili rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Campania, in quanto lo stesso non rientrerebbe “nella tipologia dei Corsi – Socio-Sanitari e Socio Assistenziali specificamente richiesti dalla normativa: D.M. n. 50 del 03/03/2021”.

La lavoratrice, che si era vista decurtare 1 punto in graduatoria, nonché risolvere anticipatamente il contratto di lavoro  ha effettuato  il  ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 13.02.2023, accoglieva in pieno le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione:

“La tesi sostenuta dalla convenuta non può essere sostenuta.

Nel dettaglio, l’Amministrazione scolastica ha invalidato il titolo di qualifica conseguito dalla ricorrente in quanto questo non rientrerebbe nella tipologia dei Corsi – Socio Sanitari specificatamente richiesto dall’allegato A/5 del D.M. n. 50/2021 contenente la “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e d’istituto per le supplenze di collaboratore scolastico” che prevede nella sezione “A) Titoli di cultura” il conferimento di 1 punto per le “Qualifiche ottenute al termine di corsi socioassistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni” (v. doc. 5 fasc. Ministero).

Ebbene, dalla consultazione del “Repertorio dei titoli e delle qualificazioni professionali” della Regione Campania alla voce “Settore Economico Professionale” si evince chiaramente che il corso di “Operatore all’assistenza educativa ai disabili” rientra tra i corsi afferenti ai “Servizi socio-sanitari” così come richiesto dal D.M. n. 50/2021 (v. doc. 8 fasc. ricorrente) con conseguente validità ai fini del punteggio.

In proposito, si vedano le due note esplicative della Regione Campania prodotte ai docc. 11e 12 fasc. ricorrente.

Va, quindi, dichiarata la validità della qualifica posseduta dalla ricorrente di Operatore all’assistenza educativa ai disabili, ai fini del punteggio di cui alle graduatorie di III fascia del personale ATA ex

D.M. n. 50/2021 per il triennio 2021/2024, nonché l’illegittimità del decreto prot. n. 0008788 del 23.11.2021 emesso dall’ ******* che rettificava erroneamente il punteggio in graduatoria della ricorrente (da 10,80 a 9,80) e disponeva la risoluzione anticipata del contratto di lavoro del 12.11.2021.

Di conseguenza, andrà aggiornato il punteggio della ricorrente, considerando quello inizialmente posseduto di punti 10,80 incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto di lavoro del 12.11.2021 fino alla sua naturale scadenza del 22.12.2021.

Il Ministero sarà poi condannato a risarcire ala ricorrente il danno patito pari alle retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata del contratto di lavoro sino alla sua naturale scadenza.”

Abilitazione docenti 60 cfu, manca solo il via libera dell’UE,

 

Il Ministero dell’Istruzione ha chiuso il nuovo Dpcm riguardante il reclutamento degli insegnanti, che è stato sottoposto alla valutazione del Ministero degli Affari Europei, in quanto previsto dal Pnrr.

I criteri e gli standard per la formazione dei docenti ai fini dell’abilitazione e del conseguimento dei 60 Cfu (Crediti formativi universitari) saranno presto noti.

La stima fatta della platea interessata, segnala Italia Oggi, è di circa 90mila aspiranti tra coloro che devono conseguire i 60 cfu e coloro che, invece, dovranno conseguire i 30.

Piccola modifica normativa riguarderà la modalità telematica di erogazione dei corsi: si dovrebbe passare dal 20% al 40% o 50% fermo restando l’autonomia di ogni singolo ateneo.

Abilitazione docenti 60 CFU, in arrivo il DPCM

Il provvedimento della presidenza del Consiglio dei Ministri deve definire:

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale.

Nell’ambito dei 60 CFU sarà comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto stabilirà poi i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

Il CONITP , come sempre invierà aggiornamenti dopo l’approvazione definitiva con indicazioni chiare. 

Il CONITP in relazione allapprovazione del decreto legge per il rafforzamento delle amministrazioni pubbliche esprime il proprio parere .

 

Resta irrisolta la questione dei vincoli sulla mobilità in quanto lo sblocco dei docenti neaossunti in ruolo rinvia di un anno il problema – verranno bloccati dal prossimo anno –

Quindi nulla è  stato previsto per i docenti “vincolati” che hanno ottenuto e otterranno, un movimento in altra provincia.

Non si fa alcun riferimento alla Legge104/92 come deroga allo stesso vincolo, ma solo le eventuali situazioni di soprannumero o esubero.

 

Lo scorrimento della I fascia delle GPS è solo un provvedimento straordinario che oltretutto riguarda solo i docenti di sostegno lasciando fuori i docenti su posto comune.

 

Ai candidati idonei,  inseriti nelle graduatorie dei concorsi si continua a non garantire l’assunzione in ruolo anche oltre la vigenza delle graduatorie stesse.

 

 

DECRETO-LEGGE DISPOSIZIONI  URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il 22 aprile 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge riguardante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Il decreto dovrà essere trasformato in legge entro 60 giorni

 

Il CONITP elenca una serie di provvedimenti

 

 

 

Vincolo triennale mobilità per i docenti neoassunti in ruolo a.s. 2022/23

Il vincolo triennale di permanenza nella stessa scuola previsto dal decreto Legge n. 36 a partire dalle immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23, si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.

Gli Uffici Scolastici provinciali possono quindi procedere con la convalida delle domande di trasferimento per l’a.s. 2023/24 presentate dai docenti assunti in ruolo l’1/9/2022.

 

Contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo da prima fascia GPS sostegno a.s 2023/24

Per l’a.s. 2023/24terminata la fase ordinaria delle assunzioni in ruolo sui posti di sostegno (il 50% dei posti disponibili assegnato alle GaE e l’altro 50% alle graduatorie dei concorsi), si procede all’attribuzione dei posti ancora vacanti scorrendo la prima fascia delle GPS sostegno ed eventualmente gli elenchi aggiuntivi che si costituiranno entro il prossimo 30 giugno. Lo scorrimento avviene sulla provincia di inclusione con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (stessa procedura già attivata per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23).

 

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. In caso di positiva valutazione delle prove il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nell’a.s. 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

 

A tali docenti si applicherà  il vincolo triennale sulla mobilità a  decorrere dall’a.s.

2023/24, fatte salvo situazioni di soprannumero o esubero.

 

“Call veloce” Gps prima fascia sostegno

 

I posti di sostegno ancora vacanti dopo la procedura straordinaria di scorrimento delle GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi, possono essere coperti da aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia sostegno ed elenchi aggiuntivi di altre province attraverso la c.d. procedura volontaria “a chiamata”.

Docenti inseriti con riserva nelle GPS con titolo estero

 

Per l’a.s. 2023/24 gli 11mila insegnanti abilitati o specializzati sul sostegno all’estero inseriti con riserva nelle GPS, potranno ottenere incarichi di supplenza, con clausola risolutiva espressa, in coda alla prima fascia compresi gli elenchi aggiuntiviSono comunque esclusi dai contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno almeno fino all’anno scolastico successivo all’avvenuto scioglimento della riserva.

Al fine di velocizzare le attività connesse alla valutazione dei titoli esteri il Ministero si avvale del Centro di informazione per gli anni 2023, 2024 e  2025.

 

Accesso al TFA sostegno senza sostenere le prove di accesso

 

Sino al 31/12/2024 accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove d’accesso) gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque e che siano in possesso del titolo di studio valido.

 

Per cui, rispetto a quanto contenuto nel Decreto-Legge n. 36/2022, è stata eliminata la necessità di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

 

Cancellazione dalle graduatorie dopo aver superato l’anno di prova

 

È abrogato il comma 3bis dell’art. 399 del T.U. 297/94 che prevedeva che all’atto del superamento dell’anno di prova il docente è cancellato da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Tutte le informazioni sul concorso ATA 24 mesi 2023, come funziona la graduatoria ATA di prima fascia, chi può accedere, quando esce il bando

 

Entro il 26 aprile uscirà il nuovo concorso ATA 24 mesi 2023 per entrare nella graduatoria di prima fascia. Le domande si presentano dal 27 aprile al 18 maggio.

Il bando consente l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola. La procedura concorsuale è rivolta a chi ha maturato 24 mesi di servizio statale  e viene bandita su base regionale.

 

Le nuove graduatorie ATA 24 mesi saranno valide per l’a.s. 2023/2024 e sostituiranno le graduatorie ATA prima fascia attualmente in vigore (graduatorie ATA 24 mesi 2022/2023). Le domande andranno presentate esclusivamente in modalità telematica. Dunque si dovranno compilare e inviare online, tramite la piattaforma Istanze on Line (POLIS) del Ministero dell’istruzione e del merito, entro le stesse date per tutte le regioni in Italia.

 

Per informazioni e compilazione domande è possibile prendere appuntamento in sede .

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